Sezione 4: Volatili domestici
Art. 25
Attrezzature1 Le attrezzature per il foraggiamento e l’abbeverata
devono essere disponibili in numero
sufficiente; devono inoltre essere
sistemati:
A. per gli animali d’allevamento e le ovaiole di tutte
le specie di volatili domestici,
un luogo protetto e oscurato per la
deposizione delle uova, provvisto di
lettiera o di un supporto soffice;
B. per gli animali d’allevamento e le ovaioli del
pollame, dei tacchini, delle gal-line
faraone e dei piccioni, posatoi o
graticolati adeguati;
C. per le anatre, una possibilità di bagnarsi.
2 Queste attrezzature devono essere facilmente
accessibili agli animali.
Art. 26
Pareggio del becco, uccisione di pulcini1 I becchi non possono essere pareggiati in modo che
gli animali non possono più
mangiare normalmente.
2 I pulcini, che vengono uccisi, non possono essere
sovrapposti fintanto che vivono ancora.