Sezione 4: Volatili domestici

Art. 25 Attrezzature

1     Le attrezzature per il foraggiamento e l’abbeverata devono essere disponibili in numero
        sufficiente; devono inoltre essere sistemati:
A.     per gli animali d’allevamento e le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici,
        un luogo protetto e oscurato per la deposizione delle uova, provvisto di
        lettiera o di un supporto soffice;
B.     per gli animali d’allevamento e le ovaioli del pollame, dei tacchini, delle gal-line
        faraone e dei piccioni, posatoi o graticolati adeguati;
C.     per le anatre, una possibilità di bagnarsi.

2     Queste attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

Art. 26 Pareggio del becco, uccisione di pulcini

1     I becchi non possono essere pareggiati in modo che gli animali non possono più
        mangiare normalmente.
2     I pulcini, che vengono uccisi, non possono essere sovrapposti fintanto che vivono ancora.