Capitolo 6: Trasporti di animali

Art. 52 Responsabilità

1     Lo speditore deve procurarsi anticipatamente i documenti necessari affinché il trasporto
       e la consegna possano essere svolti rapidamente. Deve trasmettere le istruzioni
       necessarie per l’assistenza agli animali durante il trasporto e, se possibile, applicarle
       in modo chiaramente visibile sui contenitori.

2     Il vettore deve sincerarsi che siano disponibili i documenti necessari ed eseguire il
       trasporto con celerità e riguardo. È responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero
       e dell’assistenza agli animali. Dopo aver caricato gli animali, deve trasportarli immediatamente
       al luogo di destinazione e annunciarne subito l’arrivo al destinatario.
3     Il destinatario, insieme con il vettore, deve scaricare immediatamente gli animali;
       deve, nella misura del necessario, ricoverarli, abbeverarli, foraggiarli e prenderne
       cura, in considerazione dei disagi precedenti. Gli animali selvatici devono essere
       riambientati con cura.

Art. 53 43 Selezione, preparazione e assistenza

1     Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno
       il trasporto senza danni. Gli animali malati, feriti, indeboliti o in gestazione avanzata
       e gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente
       con speciali provvedimenti precauzionali.
2     Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario,
       foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
3     Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente
       o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia. Non è
       necessario personale accompagnante se il mittente o il destinatario ha garantito che,
       se del caso, durante tutto il trasporto o durante le fermate intermedie gli animali hanno
       a disposizione acqua e foraggio e vengono curati.
4     Il bestiame lattifero in lattazione dev’essere munto due volte al giorno.
5     Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori
       separati secondo la specie, l’età e il sesso. Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
6     I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in contenitori, devono essere cari-cati
       e scaricati su rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide
       né presentare interstizi così ampi che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere
       provviste di una protezione laterale adeguata alla taglia e al peso degli animali,
       eccetto che questi ultimi vengano condotti a mano e l’altezza del ponte di carico non
       superi 50 cm.
7     Gli equini, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una
       cavezza durante il viaggio. Le cavezze di corda sono vietate. Se gli equini vengono
       trasportati in gruppo senza essere attaccati, i ferri degli zoccoli posteriori devono
       essere tolti.
8     I tori d’età superiore a 18 mesi devono recare un anello al naso. Si può rinunciare
       all’apposizione dell’anello al naso se, prima di uno spostamento o della macellazione:
A.   i tori sono stati tenuti prevalentemente in una mandria all’aperto o in gruppo
       in una stabulazione libera; e se
B.   sono state prese. le misure speciali necessarie per garantire un trasporto sicuro,
       nonché un carico e uno scarico sicuri.

8bis È vietato servirsi delle corna o dell’anello del naso e di corde per legare il bestiame
        bovino.46
9     Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone
       competenti o sufficientemente istruite. Quest’ultime devono trattare gli animali con
       riguardo.
10   Il movimento del veicolo dev’essere adeguato agli animali. All’atto della composizione
       dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile.
11   I ponti di carico e i contenitori devono essere accuratamente puliti prima del trasporto.

Art. 54 Mezzi di trasporto

1     I mezzi di trasporto devono soddisfare i seguenti requisiti:
A.   le parti, con le quali gli animali entrano in contatto, devono essere costruite
       con materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento
        sia esiguo;
B.    le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il trasporto, poter essere fissati
        in modo sicuro;
C.    dev’essere evitato, con pavimenti antisdrucciolevoli, pareti di separazione,
        recinti e dispositivi di sostegno, che gli animali possano sdrucciolare o i contenitori
        spostarsi. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare
        le esigenze dell’articolo 53 capoverso 6;
D.    i dispositivi d’attacco devono essere resistenti in modo che non possano
        spezzarsi, se normalmente sollecitati, durante il trasporto. Devono essere sufficientemente
        lunghi, affinché gli animali possano reggersi normalmente, coricarsi,
        come pure foraggiarsi ed abbeverarsi;
E.     gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Gli animali da reddito
        devono disporre delle superfici minime di carico indicate nell’allegato 4.
        Dev’essere tenuto conto dei bisogni delle singole specie, delle condizioni climatiche
        e segnatamente dello stato di tosatura. Se le superfici di carico sono
        grandi oppure se gli animali dispongono di più del doppio della superficie
        minima di carico secondo l’allegato 4, devono essere inserite pareti di separazione;
F.     devono essere assicurati un sufficiente afflusso d’aria fresca, come anche la
        protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico.
G.    sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali da reddito
        secondo l’allegato 4 deve essere indicata la superficie di carico disponibile in
        m 2 , eventualmente per piano, chiaramente visibile dall’esterno. Inoltre nel
        veicolo deve essere presente una copia dell’allegato 4;
H.    sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali deve essere
        applicata davanti e dietro la scritta ben visibile «Animali vivi».

2.     Con gli animali non possono essere caricate merci pregiudizievoli per essi.
3      I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di stanza durante interruzioni ab-bastanza
        lunghe del viaggio soltanto se gli animali dispongono delle superfici mi-nime
        di tenuta indicate negli allegati, hanno accesso in ogni momento all’acqua o se
        del caso al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla
        specie. Inoltre, devono essere adempite le esigenze di un clima adeguato agli ani-mali.


Art. 55
Contenitori di trasporto

1       I contenitori di trasporto devono:

A.     essere costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il
         pericolo di ferimento sia esiguo;
B.     essere sufficientemente robusti in modo che possano sopportare le sollecitazioni
         normali del trasporto senza danni gravi e che non possano essere distrutti
         dagli animali;
C.     essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
D.     essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano essere trasportati
         in posizione normale del corpo;
E.     disporre bastevolmente di orifizi d’aerazione sistemati in modo che, anche se
        i contenitori sono collocati fittamente l’uno accanto all’altro, sia assicurato
        un sufficiente afflusso d’aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali
        eterotermi dev’essere disposta una riserva d’aria o d’ossigeno; se necessario,
        occorre prevedere un isolamento termico;
F.    essere costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario,
        assistiti; i contenitori per trasporti di notevole durata devono essere
        muniti di attrezzature di abbeverata e di foraggiamento che possano essere
        manipolate senza che gli animali abbiano a fuggire.

2      I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure l’iscrizione
        «animali vivi». Su due pareti laterali opposte un segno deve indicare la parte in
        alto o quella in basso. Sono eccettuati:
A.    i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
B.    i contenitori che sono trasportati, senza trasbordo, in numero rilevante come
        spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.

3      I contenitori accatastabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente
        sovrapposti, che gli orifizi d’aerazione non vengano otturati durante l’accatastamento
        e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.

Art. 56 Eccezioni

Nei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di trasporto nella
misura in cui le deroghe siano necessarie a cagione delle condizioni particolari e gli
animali non soffrano ne subiscano danni.