Capitolo 6: Trasporti di animali
Art. 52
Responsabilità1 Lo speditore deve procurarsi anticipatamente i
documenti necessari affinché il trasporto
e la consegna possano essere svolti
rapidamente. Deve trasmettere le istruzioni
necessarie per l’assistenza agli animali
durante il trasporto e, se possibile, applicarle
in modo chiaramente visibile sui
contenitori.
2 Il vettore deve sincerarsi che siano disponibili i
documenti necessari ed eseguire il
trasporto con celerità e riguardo. È
responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero
e dell’assistenza agli animali. Dopo aver
caricato gli animali, deve trasportarli immediatamente
al luogo di destinazione e annunciarne
subito l’arrivo al destinatario.
3 Il destinatario, insieme con il vettore, deve
scaricare immediatamente gli animali;
deve, nella misura del necessario,
ricoverarli, abbeverarli, foraggiarli e prenderne
cura, in considerazione dei disagi
precedenti. Gli animali selvatici devono essere
riambientati con cura.
Art. 53
43 Selezione, preparazione e assistenza1 Gli animali possono essere trasportati soltanto se
è presumibile che sopporteranno
il trasporto senza danni. Gli animali
malati, feriti, indeboliti o in gestazione avanzata
e gli animali giovani tributari dei loro
genitori possono essere trasportati solamente
con speciali provvedimenti precauzionali.
2 Gli animali devono essere adeguatamente preparati per
il trasporto e, se necessario,
foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
3 Durante il trasporto, gli animali devono essere
accompagnati da personale competente
o sufficientemente istruito che, se
necessario, li abbevera e li foraggia. Non è
necessario personale accompagnante se il
mittente o il destinatario ha garantito che,
se del caso, durante tutto il trasporto o
durante le fermate intermedie gli animali hanno
a disposizione acqua e foraggio e vengono
curati.
4 Il bestiame lattifero in lattazione dev’essere munto
due volte al giorno.
5 Se necessario, gli animali devono essere trasportati
in scompartimenti o contenitori
separati secondo la specie, l’età e il
sesso. Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
6 I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in
contenitori, devono essere cari-cati
e scaricati su rampe antisdrucciolevoli. Le
rampe non devono essere troppo ripide
né presentare interstizi così ampi che gli
animali potrebbero ferirsi. Devono essere
provviste di una protezione laterale
adeguata alla taglia e al peso degli animali,
eccetto che questi ultimi vengano condotti
a mano e l’altezza del ponte di carico non
superi 50 cm.
7 Gli equini, eccettuati gli animali giovani non ancora
abituati, devono portare una
cavezza durante il viaggio. Le cavezze di
corda sono vietate. Se gli equini vengono
trasportati in gruppo senza essere
attaccati, i ferri degli zoccoli posteriori devono
essere tolti.
8 I tori d’età superiore a 18 mesi devono recare un
anello al naso. Si può rinunciare
all’apposizione dell’anello al naso se,
prima di uno spostamento o della macellazione:
A. i tori sono stati tenuti prevalentemente in una mandria
all’aperto o in gruppo
in una stabulazione libera; e se
B. sono state prese. le misure speciali necessarie per garantire un
trasporto sicuro,
nonché un carico e uno scarico sicuri.
8bis È vietato servirsi delle corna o dell’anello del naso e di corde per legare
il bestiame
bovino.46
9 Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati
o scaricati soltanto da persone
competenti o sufficientemente istruite.
Quest’ultime devono trattare gli animali con
riguardo.
10 Il movimento del veicolo dev’essere adeguato agli animali.
All’atto della composizione
dei treni, i carri ferroviari devono essere
spostati il meno possibile.
11 I ponti di carico e i contenitori devono essere accuratamente
puliti prima del trasporto.
Art. 54
Mezzi di trasporto1 I mezzi di trasporto devono soddisfare i seguenti
requisiti:
A. le parti, con le quali gli animali entrano in contatto, devono
essere costruite
con materiale innocuo per la salute e
concepite in modo che il pericolo di ferimento
sia esiguo;
B. le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il
trasporto, poter essere fissati
in modo sicuro;
C. dev’essere evitato, con pavimenti antisdrucciolevoli,
pareti di separazione,
recinti e dispositivi di sostegno,
che gli animali possano sdrucciolare o i contenitori
spostarsi. Le rampe che i
responsabili portano con sé devono soddisfare
le esigenze dell’articolo 53
capoverso 6;
D. i dispositivi d’attacco devono essere resistenti in modo
che non possano
spezzarsi, se normalmente
sollecitati, durante il trasporto. Devono essere sufficientemente
lunghi, affinché gli animali possano
reggersi normalmente, coricarsi,
come pure foraggiarsi ed abbeverarsi;
E. gli animali devono disporre di uno spazio
sufficiente. Gli animali da reddito
devono disporre delle superfici
minime di carico indicate nell’allegato 4.
Dev’essere tenuto conto dei bisogni
delle singole specie, delle condizioni climatiche
e segnatamente dello stato di
tosatura. Se le superfici di carico sono
grandi oppure se gli animali
dispongono di più del doppio della superficie
minima di carico secondo l’allegato
4, devono essere inserite pareti di separazione;
F. devono essere assicurati un sufficiente afflusso
d’aria fresca, come anche la
protezione dagli influssi atmosferici
nocivi e dai gas di scarico.
G. sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto
di animali da reddito
secondo l’allegato 4 deve essere
indicata la superficie di carico disponibile in
m 2 , eventualmente per piano,
chiaramente visibile dall’esterno. Inoltre nel
veicolo deve essere presente una
copia dell’allegato 4;
H. sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto
di animali deve essere
applicata davanti e dietro la scritta
ben visibile «Animali vivi».
2. Con gli animali non possono essere caricate merci
pregiudizievoli per essi.
3 I mezzi di trasporto possono servire come luoghi
di stanza durante interruzioni ab-bastanza
lunghe del viaggio soltanto se gli
animali dispongono delle superfici mi-nime
di tenuta indicate negli allegati,
hanno accesso in ogni momento all’acqua o se
del caso al latte e vengono
foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla
specie. Inoltre, devono essere
adempite le esigenze di un clima adeguato agli ani-mali.
Art. 55
1 I contenitori di trasporto devono:
A. essere costruiti con materiale innocuo per la
salute e concepiti in modo che il
pericolo di ferimento sia
esiguo;
B. essere sufficientemente robusti in modo che possano
sopportare le sollecitazioni
normali del trasporto senza
danni gravi e che non possano essere distrutti
dagli animali;
C. essere costruiti in modo che gli animali non possano
fuggire;
D. essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali
possano essere trasportati
in posizione normale del corpo;
E. disporre bastevolmente di orifizi d’aerazione
sistemati in modo che, anche se
i contenitori sono collocati
fittamente l’uno accanto all’altro, sia assicurato
un sufficiente afflusso d’aria
fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali
eterotermi dev’essere disposta una
riserva d’aria o d’ossigeno; se necessario,
occorre prevedere un isolamento
termico;
F. essere costruiti in modo che gli animali possano essere
osservati e, se necessario,
assistiti; i contenitori per
trasporti di notevole durata devono essere
muniti di attrezzature di abbeverata
e di foraggiamento che possano essere
manipolate senza che gli animali
abbiano a fuggire.
2 I contenitori di spedizione devono recare il
simbolo di un animale oppure l’iscrizione
«animali vivi». Su due pareti
laterali opposte un segno deve indicare la parte in
alto o quella in basso. Sono
eccettuati:
A. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
B. i contenitori che sono trasportati, senza trasbordo, in
numero rilevante come
spedizione unica, da veicoli
appositamente contrassegnati.
3 I contenitori accatastabili devono essere
costruiti in modo che rimangano stabilmente
sovrapposti, che gli orifizi
d’aerazione non vengano otturati durante l’accatastamento
e che le escrezioni non possano
raggiungere i contenitori sottostanti.
Art. 56
EccezioniNei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di
trasporto nella
misura in cui le deroghe siano necessarie a cagione delle condizioni particolari
e gli
animali non soffrano ne subiscano danni.