Sezione 3: Suini

Art. 20 Occupazione

I suini devono potersi occupare a lungo con paglia, foraggi grossolani o altri oggetti adeguati.

Art. 21 16 Pavimenti delle stalle e giacigli

1     I pavimenti delle poste singole per scrofe e dei box per verri d’allevamento possono
        essere grigliati o perforati soltanto per metà e quelli dei box di allevamento dei suinetti
        soltanto per i due terzi.
2     Per i suini tenuti in gruppo, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere
        sistemato un settore di riposo con un pavimento non perforato.

Art. 22 Stabulazione individuale

1     I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in box singoli.
        Sono eccettuati singoli suini da ingrasso, che sono in ritardo nello sviluppo e
        che vengono ingrassati.
2     Le gabbie per scrofe in asciutta possono essere utilizzate soltanto durante il periodo
        di monta e al massimo durante 10 giorni.
3     I suini non devono essere tenuti attaccati.

Art. 22a 21 Tenuta in gruppo

1     Le scrofe tenute in gruppo possono essere fissate a poste di foraggiamento o a box
        di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.
2     In sistemi con box di foraggiamento e di riposo, le corsie devono essere sufficientemente
        larghe, in modo tale che gli animali possano girarsi ed evitarsi senza impedimento.

Art. 23 23 Box per il parto

1     I box per il parto devono essere sistemati in modo che la scrofa madre possa girarsi
        liberamente. Durante il parto, in casi eccezionali la scrofa può essere fissata.
2     Alcuni giorni prima del parto, il box deve essere provvisto sufficientemente di paglia
        lunga o di materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l’allattamento,
        di una lettiera bastevole.

Art. 24 Gabbie per lattonzoli

I lattonzoli non possono essere tenuti in gabbie a due o più piani. La parte superiore
della gabbia dev’essere aperta.