Ordinanza sulla protezione degli animali
                                                        del 27 maggio 1981 (Stato 4 settembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 33 della legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (legge),2

ordina:

Capitolo 1: Prescrizioni generali sulla custodia di animali

Art. 1 Custodia adeguata all’animale

1     Gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e
        il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d’adattamento.
2     La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello
        dell’esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell’animale.
3     Gli animali non devono essere tenuti continuamente attaccati.
4     Le deroghe alle prescrizioni sulla custodia sono eccezionalmente ammissibili, se
        risultano necessarie per prevenire o guarire malattie.

Art. 2 Nutrizione

1     Gli animali sono approvvigionati regolarmente e bastevolmente con foraggio adeguato
        e, se necessario, con acqua. Se sono tenuti in gruppi, il custode provvede affinché
        ogni animale riceva foraggio e acqua in modo sufficiente.
2     Il foraggio dev’essere di natura tale e composto in modo che gli animali possano
        soddisfare il bisogno d’occuparsi vincolato alla nutrizione e proprio alla loro specie.
3     Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione soltanto agli animali selvatici;
        l’animale selvatico deve poter catturare e uccidere la preda come allo stato libero.

Art. 3 Cura

1     La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire
        il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta
        e necessario per la salute.
2     Il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le
        attrezzature. Elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che menomano le
        condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure protettive.
3     Il custode deve immediatamente ricoverare, curare e trattare o magari uccidere gli
        animali malati o feriti, secondo il loro stato.

Art. 4 Ricovero

1     Il custode, per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche,
        deve provvedere al ricovero.
2     I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali
        possano reggersi e coricarsi normalmente; devono essere costruiti in modo che il pericolo
        di ferimento sia esiguo.

Art. 5 Parchi

1     Sono considerati parchi le superfici e gli spazi delimitati in cui sono tenuti animali,
        compresi le gabbie, i terrari, gli acquari, i bacini d’allevamento e gli stagni per pesci,
        ma non i contenitori da trasporto.
2     I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento sia
        esiguo e gli animali non possano fuggire.
3     I parchi, in cui gli animali soggiornano durevolmente o prevalentemente devono
        essere sufficientemente vasti e sistemati in modo che gli animali possano muoversi
        in maniera adeguata alla loro specie. I parchi e i loro suoli devono essere configurati
        in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali.
4     Se i parchi sono occupati da più animali, il custode deve tener conto del comportamento
        nel gruppo. Se nello stesso parco sono tenuti animali di più specie, dev’essere
        loro data la possibilità di evitarsi e di mettersi al sicuro. Per gli animali che vivono
        preponderantemente o temporaneamente solitari o per soggetti che non si tollerano,
        devono essere previsti parchi d’isolamento.
5     I parchi devono inoltre soddisfare, per gli animali menzionati negli allegati 1 a 3, i
        requisiti minimi in essi prescritti.

Art. 6 Stalli, box, dispositivi d’attacco

Gli stalli, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in maniera che gli
animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio alla loro specie. I dispositivi
d’attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari e i
dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali, con
sufficiente frequenza.

Art. 7 Clima

1     I locali in cui sono tenuti animali devono essere costruiti, utilizzati e aerati in modo
        che procurino un clima adeguato.
2     Nei locali chiusi con aerazione artificiale, l’afflusso d’aria fresca dev’essere assicurato
        anche nel caso di guasto all’impianto.