Ordinanza sulla protezione degli animali
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
Capitolo 1: Prescrizioni generali sulla custodia di animali
Art. 1
Custodia adeguata all’animaleArt. 2
Nutrizione1 Gli animali sono approvvigionati regolarmente e
bastevolmente con foraggio adeguato
e, se necessario, con acqua. Se sono
tenuti in gruppi, il custode provvede affinché
ogni animale riceva foraggio e acqua
in modo sufficiente.
2 Il foraggio dev’essere di natura tale e composto in
modo che gli animali possano
soddisfare il bisogno d’occuparsi
vincolato alla nutrizione e proprio alla loro specie.
3 Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione
soltanto agli animali selvatici;
l’animale selvatico deve poter
catturare e uccidere la preda come allo stato libero.
Art. 3 Cura
1 La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti
alle condizioni di tenuta e sostituire
il comportamento proprio della
specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta
e necessario per la salute.
2 Il custode controlla con sufficiente frequenza lo
stato di salute degli animali e le
attrezzature. Elimina immediatamente
i difetti delle attrezzature che menomano le
condizioni di salute degli animali
oppure prende altre adeguate misure protettive.
3 Il custode deve immediatamente ricoverare, curare e
trattare o magari uccidere gli
animali malati o feriti, secondo il
loro stato.
Art. 4 Ricovero
1 Il custode, per gli animali che non possono
adattarsi alle condizioni climatiche,
deve provvedere al ricovero.
2 I ricoveri devono essere facilmente accessibili e
spaziosi in modo che gli animali
possano reggersi e coricarsi
normalmente; devono essere costruiti in modo che il pericolo
di ferimento sia esiguo.
Art. 5 Parchi
1 Sono considerati parchi le superfici e gli spazi
delimitati in cui sono tenuti animali,
compresi le gabbie, i terrari, gli
acquari, i bacini d’allevamento e gli stagni per pesci,
ma non i contenitori da trasporto.
2 I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo
che il pericolo di ferimento sia
esiguo e gli animali non possano
fuggire.
3 I parchi, in cui gli animali soggiornano durevolmente
o
prevalentemente devono
essere sufficientemente vasti e
sistemati in modo che gli animali possano muoversi
in maniera adeguata alla loro specie.
I parchi e i loro suoli devono essere configurati
in modo che non sia pregiudicata la
salute degli animali.
4 Se i parchi sono occupati da più animali, il custode
deve tener conto del comportamento
nel gruppo. Se nello stesso parco
sono tenuti animali di più specie, dev’essere
loro data la possibilità di evitarsi
e di mettersi al sicuro. Per gli animali che vivono
preponderantemente o temporaneamente
solitari o per soggetti che non si tollerano,
devono essere previsti parchi
d’isolamento.
5 I parchi devono inoltre soddisfare, per gli animali
menzionati negli allegati 1 a 3, i
requisiti minimi in essi prescritti.
Art. 6 Stalli, box, dispositivi d’attacco
Gli stalli, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in
maniera che gli
animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio alla loro specie.
I dispositivi
d’attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari e i
dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli
animali, con
sufficiente frequenza.
Art. 7
Clima1 I locali in cui sono tenuti animali devono essere
costruiti, utilizzati e aerati in modo
che procurino un clima adeguato.
2 Nei locali chiusi con aerazione artificiale,
l’afflusso d’aria fresca dev’essere assicurato
anche nel caso di guasto
all’impianto.