Capitolo 9: Pratiche vietate
Art. 66
1 Oltre alle pratiche di cui all’articolo 22 della
legge, è vietato:
A. percuotere gli animali su gli occhi o gli organi
genitali e rompere o schiacciare
la coda;
B. somministrare prodotti farmaceutici per influenzare
le prestazioni nelle competizioni
sportive;
C. eliminare l’acqua ai volatili per provocare la muta;
D. accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda
ai bovini; sono eccettuati
singoli casi in cui è necessario
prevenire o guarire malattie;
E. modificare la posizione naturale degli zoccoli,
impiegare per i cavalli ferrature
dannose e fissare pesi nella regione
degli zoccoli;
F. incitare i cavalli con dispositivi a scarica
elettrica;
G. impiegare, nelle competizioni equestri, cavalli ai
quali sono stati tagliati o
anestetizzati i nervi degli arti;
H. recidere la coda ai cani e praticare interventi
chirurgici volti a trasformare le
orecchie dei cani in orecchie
cadenti;
I. offrire, vendere o esporre cani con orecchie o
code recise che hanno subito
l’intervento o sono stati importati
infrangendo le disposizioni svizzere sulla
protezione degli animali;
K. procedere ad interventi chirurgici per facilitare la
tenuta degli animali da
compagnia, come la resezione dei
denti e degli artigli. Sono eccettuati
l’asportazione della falange
supplementare dei cani e gli interventi per prevenire
la riproduzione;
l. ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti
molli dei decapodi