Capitolo 9: Pratiche vietate

Art. 66

1     Oltre alle pratiche di cui all’articolo 22 della legge, è vietato:

A.     percuotere gli animali su gli occhi o gli organi genitali e rompere o schiacciare
        la coda;
B.     somministrare prodotti farmaceutici per influenzare le prestazioni nelle competizioni
        sportive;
C.     eliminare l’acqua ai volatili per provocare la muta;
D.     accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini; sono eccettuati
        singoli casi in cui è necessario prevenire o guarire malattie;
E.     modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature
        dannose e fissare pesi nella regione degli zoccoli;
F.     incitare i cavalli con dispositivi a scarica elettrica;
G.     impiegare, nelle competizioni equestri, cavalli ai quali sono stati tagliati o
        anestetizzati i nervi degli arti;
H.     recidere la coda ai cani e praticare interventi chirurgici volti a trasformare le
        orecchie dei cani in orecchie cadenti;
I.      offrire, vendere o esporre cani con orecchie o code recise che hanno subito
        l’intervento o sono stati importati infrangendo le disposizioni svizzere sulla
        protezione degli animali;
K.     procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da
        compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli. Sono eccettuati
        l’asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire
        la riproduzione;

l.      ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti molli dei decapodi
(Decapoda)
        per limitare gli animali nei loro movimenti.
2     L’autorità cantonale può obbligare l’organizzatore di competizioni sportive ad eseguire
       controlli di antidoping sugli animali.