Capitolo
7a : Macellazione di animaliArt. 6
4c Consegna1 Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante
campionatura
lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione;
controllano
regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro
equipaggiamento.
2 Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun
ispettore
delle carni è presente, l’esame e il controllo giusta il capoverso 1 sono
effettuati da
una persona designata dall’autorità competente.
3 Per quanto riguarda il pollame, l’esame giusta il capoverso 1 può essere
effettuato
nell’azienda di provenienza.
4 Le persone incaricate dell’esame e del controllo giusta i capoversi 1 e 2
notificano
all’autorità cantonale le infrazioni alla legislazione sulla protezione degli
animali.
5 Se, dopo il loro arrivo all’impianto di macellazione, gli animali non
possono essere
scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo
afoso, vanno
sufficientemente arieggiati.
6 Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in
loco.
Art. 6
4d Ricetto1 Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso occorre provvedere a
rinfrescare
gli animali nell’impianto di macellazione.
Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno
sistemati su
una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche
estreme,
nonché abbeverati.
3 Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno
ricettati secondo
le esigenze minime di cui nell’allegato 1 e protetti da condizioni
meteorologiche
estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.
4 Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell’età o
della provenienza
devono essere tenuti separati.
5 Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il
giorno
della consegna, altrimenti devono essere munti.
6 Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte
nell’impianto
di macellazione, il loro stato generale e di salute deve essere controllato
alla sera e
alla mattina da una persona designata dall’azienda di macellazione.
Art. 6
4e Conduzione degli animali1 Gli animali vanno condotti con riguardo. Possono essere impiegati mezzi
ausiliari
di conduzione soltanto se l’animale condotto può scostarsi.
2 L’impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto
necessario.
3 Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo, avere
suoli antisdrucciolevoli
ed essere illuminate in modo adeguato. Non devono avere restringi-menti
cuneiformi e parti che possano ferire gli animali.
4 Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere sistemate in
modo che
gli animali non possano saltare gli uni sugli altri e possano, se del caso,
essere liberati
lateralmente.
5 Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere possibilmente
corte e
diritte e senza pendenze nel senso del movimento.
Art. 6
4f Procedimenti di stordimento1 I seguenti procedimenti di stordimento sono
ammissibili per
A. animali della specie equina: – punzone o pallottola nel cervello;
B. animali della specie bovina: – punzone o pallottola nel cervello,
– punzoni pneumatici per i quali è garantito che l’aria compressa non
penetra nella scatola cranica,
– elettricità;
C. suini: – punzone o pallottola nel cervello,
– elettricità,
– anidride carbonica,
– getto di liquido ad alta pressione;
D. ovini e caprini: – punzone o pallottola nel cervello,
– elettricità;
E. conigli: – punzone o pallottola nel cervello,
– forte colpo rintuzzato sulla testa,
– elettricità;
F. pollame: – elettricità,
– forte colpo rintuzzato sulla testa,
– punzone.
2 Previa intesa con l’autorità cantonale, l’Ufficio federale può autorizzare
altri procedimenti
di stordimento o procedimenti modificati. L’autorizzazione è limitata nel
tempo e può essere legata a oneri e condizioni.
Art. 6
4g Stordimento1 Gli animali destinati alla macellazione devono essere storditi in piedi o
in posizione
eretta, eccettuati il pollame e i conigli.
2 L’utilizzazione di impianti di trasporto non deve comportare dolori o
ferite evitabili.
3 Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve
essere
stordito prima del dissanguamento.
Art. 6
4h Dissanguamento1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi
sanguigni
principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente
possibile dopo lo
stordimento e finché l’animale è incosciente.
2 Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di
altri animali
va immediatamente sospeso.
Art. 6
4i Prescrizioni di esecuzione dei Cantoni1 I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle
carni in mate-ria
di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende
di
macellazione.
2 Il dispendio connesso con la sorveglianza ufficiale dell’esecuzione della
legislazione
sulla protezione degli animali nell’ambito della macellazione è esente da
emolumenti.
Capitolo 8: Eccezioni dall’obbligo di anestetizzare
Art. 65
831 L’anestesia non è richiesta per gli
interventi se , secondo il giudizio del veterinario,
si rivela inopportuna o
inattuabile per motivi medici.
2 Le persone esperte possono eseguire i
seguenti interventi senza anestesia:
A. accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo
giorno di vita; il mon-cone
della coda deve coprire l’ano e
la vulva;
B. castrazione di suini di sesso maschile fino al
quattordicesimo giorno di vita;
C. asportazione della falange supplementare ai cuccioli
di meno di cinque giorni;
D. spuntatura del becco dei volatili domestici;
E. accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini
maschi discendenti diretti
da una linea da ingrasso o di ovaiole;
F. marchiatura di animali, escluso il tatuaggio di cani
e di gatti;
G. levigatura della punta dei denti nei lattonzoli.