Capitolo 7a  : Macellazione di animali

Art. 64c Consegna

1     Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante campionatura
       lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione; controllano
       regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro equipaggiamento.
2     Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun ispettore
       delle carni è presente, l’esame e il controllo giusta il capoverso 1 sono effettuati da
       una persona designata dall’autorità competente.
3     Per quanto riguarda il pollame, l’esame giusta il capoverso 1 può essere effettuato
       nell’azienda di provenienza.
4     Le persone incaricate dell’esame e del controllo giusta i capoversi 1 e 2 notificano
       all’autorità cantonale le infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
5     Se, dopo il loro arrivo all’impianto di macellazione, gli animali non possono essere
       scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo afoso, vanno
       sufficientemente arieggiati.
6     Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.

Art. 64d Ricetto

1     Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare
       gli animali nell’impianto di macellazione.
       Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno sistemati su
       una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche estreme,
       nonché abbeverati.
3     Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricettati secondo
       le esigenze minime di cui nell’allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche
       estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.
4     Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell’età o della provenienza
       devono essere tenuti separati.
5     Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il giorno
       della consegna, altrimenti devono essere munti.
6     Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell’impianto
       di macellazione, il loro stato generale e di salute deve essere controllato alla sera e
       alla mattina da una persona designata dall’azienda di macellazione.

Art. 64e Conduzione degli animali

1     Gli animali vanno condotti con riguardo. Possono essere impiegati mezzi ausiliari
       di conduzione soltanto se l’animale condotto può scostarsi.
2     L’impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.
3     Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo, avere suoli antisdrucciolevoli
       ed essere illuminate in modo adeguato. Non devono avere restringi-menti
       cuneiformi e parti che possano ferire gli animali.
4     Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere sistemate in modo che
       gli animali non possano saltare gli uni sugli altri e possano, se del caso, essere liberati
       lateralmente.
5     Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere possibilmente corte e
       diritte e senza pendenze nel senso del movimento.

Art. 64f Procedimenti di stordimento

1     I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per

A.   animali della specie equina: – punzone o pallottola nel cervello;
B.   animali della specie bovina: – punzone o pallottola nel cervello,
    –  punzoni pneumatici per i quali è garantito che l’aria compressa non
        penetra nella scatola cranica,
    – elettricità;
C.  suini: – punzone o pallottola nel cervello,
    – elettricità,
    – anidride carbonica,
    – getto di liquido ad alta pressione;
D.  ovini e caprini: – punzone o pallottola nel cervello,
    – elettricità;
E.  conigli: – punzone o pallottola nel cervello,
    – forte colpo rintuzzato sulla testa,
    – elettricità;
F.  pollame: – elettricità,
    – forte colpo rintuzzato sulla testa,
    – punzone.

2   Previa intesa con l’autorità cantonale, l’Ufficio federale può autorizzare altri procedimenti
     di stordimento o procedimenti modificati. L’autorizzazione è limitata nel
     tempo e può essere legata a oneri e condizioni.

Art. 64g Stordimento

1    Gli animali destinati alla macellazione devono essere storditi in piedi o in posizione
       eretta, eccettuati il pollame e i conigli.
2     L’utilizzazione di impianti di trasporto non deve comportare dolori o ferite evitabili.
3     Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve essere
       stordito prima del dissanguamento.

Art. 64h Dissanguamento

1     Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni
       principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo
       stordimento e finché l’animale è incosciente.
2     Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali
       va immediatamente sospeso.

Art. 64i Prescrizioni di esecuzione dei Cantoni

1     I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle carni in mate-ria
       di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di
       macellazione.
2     Il dispendio connesso con la sorveglianza ufficiale dell’esecuzione della legislazione
       sulla protezione degli animali nell’ambito della macellazione è esente da emolumenti.

 

Capitolo 8: Eccezioni dall’obbligo di anestetizzare

Art. 65 83

1       L’anestesia non è richiesta per gli interventi se , secondo il giudizio del veterinario,
         si rivela inopportuna o inattuabile per motivi medici.
2       Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:
A.     accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il mon-cone
         della coda deve coprire l’ano e la vulva;
B.     castrazione di suini di sesso maschile fino al quattordicesimo giorno di vita;
C.     asportazione della falange supplementare ai cuccioli di meno di cinque giorni;
D.     spuntatura del becco dei volatili domestici;
E.     accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi discendenti diretti
        da una linea da ingrasso o di ovaiole;
F.     marchiatura di animali, escluso il tatuaggio di cani e di gatti;
G.     levigatura della punta dei denti nei lattonzoli.