Regolamento
di applicazione alla Legge cantonale sulla
protezione degli animali
(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
viste:
-      la Legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978 (LPDA)
-      l’ Ordinanza federale sulla protezione degli animali del 27 maggio 1981 (OPAn)
-      la Legge di applicazione alla Legge federale sulla protezione degli animali, del 10 febbraio 1987

                                                                                                  Capitolo I
                                                                                      Organizzazione e competenze    

Autorità di vigilanza
a) Dipartimento
Art. 1
        1Il Dipartimento delle Opere Sociali(detto in seguito Dipartimento) è l’ autorità di vigilanza sull’ applicazione della
                   legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.
                         2Il Dipartimento:
a)    rilascia le autorizzazioni concernenti gli esperimenti sugli animali, sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza;
b)    prende atto del rapporto annuale trasmesso dalla Commissione di sorveglianza;
c)    organizza e disciplina gli esami di capacità per guardiano di animali.

 

b) Ufficio del Veterinario Cantonale

Art. 2        1L’ Ufficio del Veterinario Cantonale è incaricato dell’ esecuzione della legislazione federale e cantonale sulla
                    protezione degli animali, fatta riserva di disposizioni contrarie in essa contenute.
                        2Nell’ adempimento del suo mandato essa può fare ricorso ad esperti.

c) Commissione di sorveglianza

Art. 3        1La Commissione di sorveglianza è l’ organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali.
                        2Essa è composta dal veterinario cantonale, che la presiede, dal farmacista cantonale, dal medico cantonale,
                    da un rappresentante delle società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato e da un rappresentante
                    dell’ industria farmaceutica.
                        3Essa svolge i compiti attribuitigli dal Capitolo IV del presente regolamento.
                        4I membri della Commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento
                    della loro attività ufficiale.

d) Municipi

Art. 4          I Municipi svolgono i compiti loro attribuiti dall’ art. 5 della Legge cantonale sulla protezione degli animali
                    (detta in seguito Legge).

e) Ispettori delle carni

Art. 5        Gli ispettori delle carni applicano la legislazione sulla protezione degli animali nei macelli. Essi controllano in
                  particolare lo stato degli animali dopo il trasporto, ne sorvegliano lo scarico dagli automezzi, la detenzione nei
                  parchi e nelle stalle di sosta prima della macellazione, lo stordimento e il dissanguamento.

Ufficio caccia e pesca

Art. 6        L’ Ufficio caccia e pesca applica le disposizioni concernenti l’ addestramento dei cani da caccia (art. 33 OPAn).

 

                                                                                                Capitolo II
                                                                            Guardiani di animali (art. 8-11 OPAn)
 

Riconoscimento

Art. 7         L’ Ufficio del Veterinario Cantonale riconosce le aziende di formazione per guardiani di animali (art. 8 cpv. 2 OPAn).

Ammissione agli esami di capacità

Art. 8          1Le domande concernenti l’ ammissione di candidati agli esami di capacità per guardiani di animali vanno indirizzate,
                    tramite formulario ufficiale, all’ Ufficio del Veterinario Cantonale.
                        2
Questo decide sulle ammissioni (art. 9 cpv. 1 OPAn).

Commissione esaminatrice
(art. 9 cpv. 1 OPAn)

Art. 9          1I candidati vengono esaminati da una Commissione esaminatrice designata dal Consiglio di Stato.
                         2Le modalità concernenti segnatamente lo svolgimento dell’ esame, la valutazione dei candidati e la riscossione
                    di una tassa d’ esame (art. 9 cpv. 4 OPAn) sono definite da un regolamento emanato dal Dipartimento,
                    riservate le disposizioni federali in materia.
                         3L’ Ufficio del Veterinario Cantonale rilascia i certificati di capacità (art. 9 cpv. 3 OPAn)
Eccezioni

Art. 10
        L’ Ufficio del Veterinario Cantonale, sentita la Commissione esaminatrice, può autorizzare eccezionalmente
                    le persone che soddisfano i requisiti posti all’ art. 11 cpv. 3 dell’ OPAn a svolgere l’ attività di guardiano di
                    animali senza certificato di capacità.

                                                                                                 Capitolo III
                                                     Custodia, commercio e pubblicità con animali (artt. 35-51 OPAn)

 Disposizioni generali
Art. 11
         La custodia degli animali domestici e selvatici deve essere conforme alla legislazione federale in materia.
                    Gli organi incaricati dell’applicazione possono eseguire controlli sulle condizioni di detenzione degli animali
                    in conformità dell’ art. 7 della legge.

 Detenzione di animali selvatici (artt. 35-44 OPAn)

Art. 12   1La detenzione di animali selvatici a titolo professionale, come pure la tenuta non professionale di animali selvatici
                secondo gli artt. 38 e 40 OPAn soggiacciono all’ autorizzazione dell’ Ufficio del Veterinario Cantonale.
                Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.
                    2Le domande concernenti l’ autorizzazione per la detenzione di animali selvatici vanno indirizzate, tramite formulario
                 ufficiale, all’ Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 41 cpv. 1 e 2 OPAn). Questo rilascia l’ autorizzazione
                 conformemente all’ art. 43 dell’ OPAn.
                    3Le modificazioni del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione vanno segnalate all’ Ufficio
                 del Veterinario Cantonale. Se necessario questo rilascia le relative autorizzazioni (art. 44 cpv. 3 OPAn).
                    4L’ Ufficio del Veterinario Cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta di animali selvatici (art. 44 cpv. 3 OPAn).

Commercio e pubblicità con animali
(art. 45-51 OPAn)

Art. 13   1Le domande concernenti l’ autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali vanno indirizzate,
                tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 46 OPAn).
                    2Il commercio con scimmie proscimmie e felidi (escluso il gatto domestico) può essere esercitato soltanto
                dai giardini e parchi zoologici  riconosciuti al riguardo dall’ Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 50 OPAn).
                    3L’ Ufficio del Veterinario Cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta degli animali (art. 49 OPAn).

 
                                                                                                Capitolo IV
                                                                        Esperimenti su animali (artt. 58-64 OPAn)

Annuncio e richiesta
Art. 14      Chiunque intende eseguire degli esperimenti su animali deve informare il Dipartimento utilizzando il formulario
                  ufficiale, indicando segnatamente lo scopo e le modalità dell’ esperimento nonché la specie e il numero
                  degli animali utilizzati (art. 60 cpv. 1 OPAn).

Procedura di autorizzazione e fine dell’ esperimento

Art. 15      1Il Dipartimento sottopone le richieste concernenti gli esperimenti sugli animali alla Commissione di sorveglianza.
                   Sentito il preavviso di quest’ultima, esso esamina le richieste, decide e rilascia l’ autorizzazione (art. 62 OPAn).
                        2La fine di ogni esperimento deve essere annunciata dal titolare dell’ autorizzazione al Dipartimento,
                    utilizzando al riguardo i formulari dell’ Ufficio federale (art. 63 cpv. 3 OPAn).
                        3Il Dipartimento trasmette all’ Ufficio federale le copie delle autorizzazioni e un compendio degli annunci
                    secondo il cpv. 3 del presente regolamento (art. 63 cpv. 4 OPAn).

Compiti della Commissione di sorveglianza

Art. 16      1La Commissione informa il Dipartimento su tutte le questioni concernenti gli esperimenti sugli animali.
                    In particolare preavvisa la richiesta di autorizzazione per l’ esecuzione di esperimenti sugli animali che le
                    vengono sottoposte dal Dipartimento.
                        2
Essa controlla almeno una volta all’ anno gli istituti e i laboratori autorizzati a eseguire esperimenti sugli
                    animali (art. 63 cpv. 2 OPAn) e verifica segnatamente se:
a)    gli animali sono detenuti conformemente alle prescrizioni in vigore (artt. 58 e 59 OPAn);
b)    gli esperimenti vengono eseguiti conformemente alle condizioni stabilite nell’ autorizzazione (art. 62 OPAn);
c)    il registro di controllo è tenuto conformemente all’ art. 63 cpv. 1 OPAn e all’ art. 17 del presente regolamento;
d)    per ogni esperimento viene tenuto un verbale indicante segnatamente lo scopo, il procedimento, l’ eventuale anestesia,
       la specie e il numero degli animali impiegati (art. 17 LPDA).
                          3La Commissione di sorveglianza trasmette al Dipartimento un rapporto sull’ attività svolta nell’ anno
                     precedente entro il 15 febbraio di ogni anno.

                                                                                                Capitolo V
                                                                                          Registro di controllo
                                                                       
(art. 44 cpv. 1, 49 cpv. 2 e 63 cpv. 1 OPAn)

Contenuto del registro e conservazione
Art. 17      1Le persone in possesso di un’ autorizzazione per la detenzione di animali selvatici, per il commercio e la
                    pubblicità con animali oppure per l’ esecuzione di esperimenti su animali, devono tenere un registro di controllo
                    degli effettivi recante le seguenti indicazioni:
a)    la specie e il numero degli animali;
b)    la data di acquisto o di nascita degli animali nonché la loro provenienza;
c)    la data di cessione o di morte degli animali nonché la loro destinazione;
d)    per gli istituti e i laboratori dove vengono eseguiti esperimenti su animali: lo scopo della tenuta.

                        2
L’ Ufficio del Veterinario Cantonale può richiedere la registrazione di ulteriori dati.
                        3
Il registro dei controlli deve essere conservato almeno due anni dopo la morte o la cessione degli animali in esso
                    registrati.
                        4Nel commercio degli animali il controllo si riferisce:
a)    agli animali selvatici per la detenzione dei quali è richiesta un’ autorizzazione secondo gli artt. 39 e 40 dell’ OPAn;
b)    ai cani e ai gatti;
c)    agli uccelli dell’ ordine dei psittaciformi (pappagalli e cocorite; art. 56 dell’ Ordinanza federale sulle
        epizoozie del 15 dicembre 1967).
                        5Sono esclusi dal controllo i pesci d’ acqua dolce e gli animali destinati al foraggiamento.

                                                                                                 Capitolo VI
                                                                                            Competizioni sportive

 

Controlli anti-doping
Art. 1814)    L’ Ufficio del Veterinario Cantonale può obbligare gli organizzatori di competizioni sportive ad eseguire
                    controlli anti-doping sugli animali (art. 66 cpv. 1, lett. b OPAn).

                                                                                                 Capitolo VII
                                                                            Società per la protezione degli animali

 Riconoscimento

Art. 19             1Sono riconosciute le società per la protezione degli animali che adempiono ai seguenti requisiti:
a)    possiedono uno statuto adottato dall’ assemblea e conforme alle disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali;
b)    hanno svolto la loro attività nel campo della protezione degli animali durante un periodo minimo di due anni;
c)    operano tramite ispettori in possesso del certificato per guardiano di animali. In casi particolari, la Sezione veterinaria
        può concedere deroghe per un periodo limitato;
d)    hanno la propria sede nel Cantone.
                             2
Le richieste di riconoscimento vanno sottoposte per iscritto al Dipartimento accompagnate dai documenti
                        comprovanti i requisiti secondo il capoverso precedente.
                             3Sono parimenti riconosciute le federazioni per la protezione degli animali alle quali sono affiliate delle
                        società già riconosciute.

                                                                                                 Capitolo VIII
                                                                                              Disposizioni finali

 Approvazione ed entrata in vigore

Art. 20      Il presente regolamento, ottenuta l’ approvazione del Consiglio federale, entra in vigore con la pubblicazione
                  sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.