Regolamento
di applicazione alla Legge cantonale sulla
protezione degli animali
(del 30 giugno 1987)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
viste:
- la Legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978 (LPDA)
- l’ Ordinanza federale sulla protezione degli animali del 27 maggio 1981 (OPAn)
- la Legge di applicazione alla Legge federale sulla protezione degli
animali, del 10 febbraio 1987
Capitolo I
Organizzazione e competenze
Autorità di vigilanza
a) Dipartimento
Art. 1
1Il
Dipartimento delle Opere Sociali(detto in seguito Dipartimento) è l’ autorità di
vigilanza sull’ applicazione della
legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.
2Il Dipartimento:
a) rilascia le autorizzazioni concernenti gli esperimenti sugli animali,
sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza;
b) prende atto del rapporto annuale trasmesso dalla Commissione di
sorveglianza;
c) organizza e disciplina gli esami di capacità per guardiano di animali.
b) Ufficio del Veterinario Cantonale
Art. 2
1L’
Ufficio del Veterinario Cantonale è incaricato dell’ esecuzione della
legislazione federale e cantonale sulla
protezione degli animali, fatta riserva di disposizioni contrarie in essa contenute.
2Nell’ adempimento del suo mandato essa può fare ricorso ad
esperti.
c) Commissione di sorveglianza
Art. 3 1La
Commissione di sorveglianza è l’ organo consultivo del Dipartimento in materia
di esperimenti sugli animali.
2Essa è composta dal veterinario cantonale, che la presiede, dal
farmacista cantonale, dal medico cantonale,
da un rappresentante delle società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato e da un
rappresentante
dell’ industria farmaceutica.
3Essa svolge i compiti attribuitigli dal Capitolo IV del presente
regolamento.
4I membri della Commissione sono tenuti al segreto sulle
informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento
della loro attività ufficiale.
d) Municipi
Art. 4 I Municipi svolgono i
compiti loro attribuiti dall’ art. 5 della Legge cantonale sulla protezione
degli animali
(detta in seguito Legge).
e) Ispettori delle carni
Art. 5 Gli ispettori delle carni applicano la
legislazione sulla protezione degli animali nei macelli. Essi controllano in
particolare lo stato degli animali dopo il trasporto, ne sorvegliano lo scarico dagli automezzi, la
detenzione nei
parchi e nelle stalle di sosta prima della macellazione, lo stordimento e il dissanguamento.
Ufficio caccia e pesca
Art. 6 L’ Ufficio caccia e pesca applica le disposizioni concernenti l’ addestramento dei cani da caccia (art. 33 OPAn).
Capitolo
II
Guardiani di animali (art. 8-11 OPAn)
Riconoscimento
Art. 7 L’ Ufficio del
Veterinario Cantonale riconosce le aziende di formazione per guardiani di
animali (art. 8 cpv. 2 OPAn).
Ammissione agli esami di capacità
Art. 8
1Le domande concernenti l’ ammissione di candidati agli
esami di capacità per guardiani di animali vanno indirizzate,
tramite formulario ufficiale, all’ Ufficio del Veterinario Cantonale.
2Questo decide sulle ammissioni (art. 9 cpv. 1 OPAn).
Commissione esaminatrice
(art. 9 cpv. 1 OPAn)
Art. 9 1I
candidati vengono esaminati da una Commissione esaminatrice designata dal
Consiglio di Stato.
2Le modalità concernenti segnatamente lo svolgimento dell’ esame,
la valutazione dei candidati e la riscossione
di una tassa d’ esame (art. 9 cpv. 4 OPAn) sono definite da un regolamento emanato dal Dipartimento,
riservate le disposizioni federali in materia.
3L’ Ufficio del Veterinario Cantonale rilascia i certificati
di capacità (art. 9 cpv. 3 OPAn)
Eccezioni
Art. 10 L’ Ufficio del Veterinario
Cantonale, sentita la Commissione esaminatrice, può autorizzare eccezionalmente
le persone che soddisfano i
requisiti posti all’ art. 11 cpv. 3 dell’ OPAn a svolgere l’ attività di
guardiano di
animali senza certificato di capacità.
Capitolo III
Custodia, commercio e pubblicità con animali (artt. 35-51 OPAn)
Disposizioni generali
Art. 11 La custodia degli animali domestici e
selvatici deve essere conforme alla legislazione federale in materia.
Gli organi
incaricati dell’applicazione possono eseguire controlli sulle condizioni di detenzione degli
animali
in conformità dell’ art. 7 della legge.
Detenzione di animali selvatici (artt. 35-44 OPAn)
Art. 12
1La
detenzione di animali selvatici a titolo professionale, come pure la tenuta non
professionale di animali selvatici
secondo gli artt. 38 e 40 OPAn soggiacciono all’ autorizzazione dell’ Ufficio del Veterinario Cantonale.
Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.
2Le domande concernenti l’ autorizzazione per la detenzione
di animali selvatici vanno indirizzate, tramite formulario
ufficiale, all’
Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 41 cpv. 1 e 2 OPAn). Questo rilascia l’
autorizzazione
conformemente all’ art. 43 dell’ OPAn.
3Le modificazioni del luogo, del numero, delle specie e
delle condizioni di detenzione vanno segnalate all’ Ufficio
del Veterinario Cantonale. Se necessario questo rilascia le relative autorizzazioni (art. 44
cpv. 3 OPAn).
4L’ Ufficio del Veterinario Cantonale controlla almeno ogni
due anni la tenuta di animali selvatici (art. 44 cpv. 3 OPAn).
Commercio e pubblicità con animali
(art. 45-51 OPAn)
Art. 13
1Le
domande concernenti l’ autorizzazione per il commercio e la pubblicità con
animali vanno indirizzate,
tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 46 OPAn).
2Il commercio con scimmie proscimmie e felidi (escluso il
gatto domestico) può essere esercitato soltanto
dai giardini e parchi zoologici
riconosciuti al riguardo dall’ Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 50 OPAn).
3L’ Ufficio del Veterinario Cantonale controlla almeno ogni
due anni la tenuta degli animali (art. 49 OPAn).
Capitolo IV
Esperimenti su animali (artt. 58-64 OPAn)
Annuncio e richiesta
Art. 14 Chiunque intende eseguire degli esperimenti su animali deve
informare il Dipartimento utilizzando il formulario
ufficiale, indicando segnatamente lo scopo e le modalità dell’ esperimento nonché la specie e il
numero
degli animali utilizzati (art. 60 cpv. 1 OPAn).
Procedura di autorizzazione e fine dell’ esperimento
Art. 15 1Il
Dipartimento sottopone le richieste concernenti gli esperimenti sugli animali
alla Commissione di sorveglianza.
Sentito il preavviso di quest’ultima, esso esamina le richieste, decide e rilascia l’ autorizzazione
(art. 62 OPAn).
2La fine di ogni esperimento deve essere annunciata dal titolare
dell’ autorizzazione al Dipartimento,
utilizzando al riguardo i formulari dell’ Ufficio federale (art. 63 cpv. 3 OPAn).
3Il Dipartimento trasmette all’ Ufficio federale le copie delle
autorizzazioni e un compendio degli annunci
secondo il cpv. 3 del presente
regolamento (art. 63 cpv. 4 OPAn).
Compiti della Commissione di sorveglianza
Art. 16 1La
Commissione informa il Dipartimento su tutte le questioni concernenti gli
esperimenti sugli animali.
In particolare preavvisa la richiesta di autorizzazione per l’ esecuzione di esperimenti sugli animali che le
vengono
sottoposte dal Dipartimento.
2Essa controlla almeno una volta all’ anno gli istituti e i
laboratori autorizzati a eseguire esperimenti sugli
animali (art. 63 cpv. 2 OPAn)
e
verifica segnatamente se:
a) gli animali sono detenuti conformemente alle prescrizioni in vigore (artt.
58 e 59 OPAn);
b) gli esperimenti vengono eseguiti conformemente alle condizioni stabilite
nell’ autorizzazione (art. 62 OPAn);
c) il registro di controllo è tenuto conformemente all’ art. 63 cpv. 1 OPAn e
all’ art. 17 del presente regolamento;
d) per ogni esperimento viene tenuto un verbale indicante segnatamente lo
scopo, il procedimento, l’ eventuale anestesia,
la specie e il numero degli animali impiegati (art. 17 LPDA).
3La Commissione di sorveglianza trasmette al Dipartimento un
rapporto sull’ attività svolta nell’ anno
precedente entro il 15 febbraio di ogni anno.
Capitolo V
Registro di controllo
(art. 44 cpv. 1, 49 cpv. 2 e 63 cpv. 1 OPAn)
Contenuto del registro e conservazione
Art. 17 1Le persone
in possesso di un’ autorizzazione per la detenzione di animali selvatici, per il
commercio e la
pubblicità con animali oppure per l’ esecuzione di esperimenti su animali, devono tenere un registro di
controllo
degli effettivi recante le seguenti indicazioni:
a) la specie e il numero degli animali;
b) la data di acquisto o di nascita degli animali nonché la loro provenienza;
c) la data di cessione o di morte degli animali nonché la loro destinazione;
d) per gli istituti e i laboratori dove vengono eseguiti esperimenti su
animali: lo scopo della tenuta.
2L’ Ufficio del Veterinario Cantonale può richiedere la
registrazione di ulteriori dati.
3Il registro dei controlli deve essere conservato almeno due anni
dopo la morte o la cessione degli animali in esso
registrati.
4Nel commercio degli animali il controllo si riferisce:
a) agli animali selvatici per la detenzione dei quali è richiesta un’
autorizzazione secondo gli artt. 39 e 40 dell’ OPAn;
b) ai cani e ai gatti;
c) agli uccelli dell’ ordine dei psittaciformi (pappagalli e cocorite; art.
56 dell’ Ordinanza federale sulle
epizoozie del 15 dicembre 1967).
5Sono esclusi dal controllo i pesci d’ acqua dolce e gli animali
destinati al foraggiamento.
Capitolo VI
Competizioni sportive
Controlli anti-doping
Art. 1814)
L’ Ufficio del Veterinario Cantonale può obbligare gli organizzatori di
competizioni sportive ad eseguire
controlli anti-doping sugli animali (art. 66 cpv. 1, lett. b OPAn).
Capitolo VII
Società per la protezione degli animali
Riconoscimento
Art. 19 1Sono
riconosciute le società per la protezione degli animali che adempiono ai
seguenti requisiti:
a) possiedono uno statuto adottato dall’ assemblea e conforme alle
disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali;
b) hanno svolto la loro attività nel campo della protezione degli animali
durante un periodo minimo di due anni;
c) operano tramite ispettori in possesso del certificato per guardiano di
animali. In casi particolari, la Sezione veterinaria
può concedere deroghe per un periodo limitato;
d) hanno la propria sede nel Cantone.
2Le richieste di riconoscimento vanno sottoposte per iscritto al
Dipartimento accompagnate dai documenti
comprovanti i requisiti
secondo il capoverso precedente.
3Sono parimenti riconosciute le federazioni per la protezione degli
animali alle quali sono affiliate delle
società già riconosciute.
Capitolo VIII
Disposizioni finali
Approvazione ed entrata in vigore
Art. 20 Il presente regolamento, ottenuta l’
approvazione del Consiglio federale, entra in vigore
con la pubblicazione
sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.