Sezione 5: Autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione
Art. 27
Obbligo d’autorizzazione1 Per i sistemi e gli impianti di stabulazione
fabbricati in serie destinati al bestiame
bovino, ovino, caprino, suino, ai
conigli e ai volatili domestici, è necessaria un’autorizzazione
secondo l’articolo 5 della legge.
2 Soggiacciono all’obbligo d’autorizzazione gli impianti
di stabulazione con i quali
gli animali sono frequentemente in
contatto, come:
A. le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata;
B. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;
C. le delimitazioni e i dispositivi per dirigere gli animali;
D. i dispositivi d’attacco;
E. i dispositivi per la deposizione delle uova.
3 Gli impianti di stabulazione (gabbie, box, poste,
stalle ecc.) devono essere autorizzati
nel loro insieme, anche se i singoli
componenti sono già stati approvati.
Art. 28
Procedura d’autorizzazione1 Il fabbricante indigeno o l’importatore presenta la
domanda, corredata dei documenti
necessari per la valutazione,
all’Ufficio federale.
2 L’esame pratico, se è necessario, è eseguito presso la
stazione federale di ricerche
d’economia aziendale e di genio
rurale oppure un altro servizio adeguato. L’Ufficio
federale sottopone al richiedente un
preventivo delle spese.
3 Il richiedente deve mettere gratuitamente a
disposizione, per l’esame, i sistemi e gli
impianti di stabulazione. Può essere
tenuto a pagare un acconto per le spese procedurali.
4 L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione. Può
limitarla nel tempo e vincolarla a condizioni ed oneri.
Art. 29
Commissione per gli impianti di stabulazione1 Il Dipartimento nomina una Commissione consultiva.
Essa è composta di 15 membri
al massimo e consta segnatamente di
rappresentanti della Confederazione e dei
Cantoni, come pure di studiosi e
specialisti delle questioni concernenti la protezione
e la tenuta degli animali, e la
costruzione di stalle.
2 Il Dipartimento ne designa il presidente. Del
rimanente, la Commissione si costituisce
da sé. Compila il suo regolamento
interno. L’Ufficio federale ne assume la segreteria.
3 L’Ufficio federale può far capo alla Commissione in
tutti i contesti connessi con
l’autorizzazione di sistemi e di
impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia
sulle domande e sui risultati degli
esami pratici, presentatile dall’Ufficio federale.
Art. 30
Segnatura e pubblicazione1 Il fabbricante o l’importatore deve contrassegnare
i sistemi e gli impianti di stabulazione
autorizzati con il numero
d’autorizzazione e comunicare al custode, nel
modo d’uso, le condizioni e gli oneri
vincolati all’autorizzazione.
2 L’Ufficio federale pubblica le autorizzazioni, come
pure le condizioni e gli oneri ad
esse vincolati, nel «Bollettino
dell’Ufficio federale di veterinaria».