Sezione 5: Autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione

Art. 27 Obbligo d’autorizzazione

1     Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame
        bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici, è necessaria un’autorizzazione
        secondo l’articolo 5 della legge.
2     Soggiacciono all’obbligo d’autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali
        gli animali sono frequentemente in contatto, come:

A.     le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata;

B.     i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;

C.     le delimitazioni e i dispositivi per dirigere gli animali;

D.     i dispositivi d’attacco;

E.     i dispositivi per la deposizione delle uova.

3     Gli impianti di stabulazione (gabbie, box, poste, stalle ecc.) devono essere autorizzati
        nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.

Art. 28 Procedura d’autorizzazione

1     Il fabbricante indigeno o l’importatore presenta la domanda, corredata dei documenti
        necessari per la valutazione, all’Ufficio federale.
2     L’esame pratico, se è necessario, è eseguito presso la stazione federale di ricerche
        d’economia aziendale e di genio rurale oppure un altro servizio adeguato. L’Ufficio
        federale sottopone al richiedente un preventivo delle spese.
3     Il richiedente deve mettere gratuitamente a disposizione, per l’esame, i sistemi e gli
        impianti di stabulazione. Può essere tenuto a pagare un acconto per le spese procedurali.
4     L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione. Può limitarla nel tempo e vincolarla a condizioni ed oneri.

Art. 29 Commissione per gli impianti di stabulazione

1     Il Dipartimento nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri
        al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei
        Cantoni, come pure di studiosi e specialisti delle questioni concernenti la protezione
        e la tenuta degli animali, e la costruzione di stalle.
2     Il Dipartimento ne designa il presidente. Del rimanente, la Commissione si costituisce
        da sé. Compila il suo regolamento interno. L’Ufficio federale ne assume la segreteria.
3     L’Ufficio federale può far capo alla Commissione in tutti i contesti connessi con
        l’autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia
        sulle domande e sui risultati degli esami pratici, presentatile dall’Ufficio federale.

Art. 30 Segnatura e pubblicazione

1     Il fabbricante o l’importatore deve contrassegnare i sistemi e gli impianti di stabulazione
        autorizzati con il numero d’autorizzazione e comunicare al custode, nel
        modo d’uso, le condizioni e gli oneri vincolati all’autorizzazione.
2     L’Ufficio federale pubblica le autorizzazioni, come pure le condizioni e gli oneri ad
        esse vincolati, nel «Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria».