Capitolo 2: Guardiano d’animali

Art. 8     4 Formazione

1     Nel corso della formazione, il guardiano d’animali acquisisce le nozioni fondamentali
        su la tenuta e la cura di animali, come pure conoscenze più approfondite in un
        settore speciale.
2     La formazione si svolge in un’azienda di formazione riconosciuta.
3     Le aziende di formazione organizzano i corsi e incoraggiano lo studio personale.

Art. 9     5 Esame

1     Sono ammesse all’esame le persone che hanno compiuto i 18 anni di età, che possono
        dimostrare di aver compiuto una pratica della durata di dodici mesi in
        un’azienda di formazione e che hanno seguito un corso preparatorio cantonale.
2     I Cantoni organizzano l’esame per l’ottenimento del certificato di capacità, in collaborazione
        con le aziende di formazione e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale di
        veterinaria (Ufficio federale).
3     L’autorità cantonale che organizza l’esame rilascia il certificato di capacità sul modulo
        dell’Ufficio federale. Il certificato è valido in tutta la Svizzera.
4     I Cantoni possono riscuotere una tassa d’esame.

Art. 10     6 Regolamento

        Il Dipartimento federale dell’economia  (Dipartimento) disciplina l’ottenimento del
        certificato di capacità.

Art. 11     Impiego di guardiani d’animali

1     Nelle tenute professionali di animali selvatici, negli stabilimenti che esercitano
        professionalmente il commercio di animali, negli stabilimenti per animali da laboratorio,
        negli allevamenti e commerci di animali da laboratorio, nei rifugi e pensioni
        per animali, nelle cliniche per animali e nelle aziende che allevano e tengono professionalmente
        animali da compagnia, gli animali devono, di principio, essere tenuti o
        direttamente sorvegliati da guardiani con certificato di capacità. Il numero dei guardiani
        dev’essere proporzionato alla specie e all’effettivo degli animali.
2     Non sono necessari guardiani di animali con certificato di capacità per gli animali
        che, secondo la scienza e l’esperienza, possono essere tenuti facilmente e governati
        da persone senza speciali conoscenze del ramo.
3     L’autorità cantonale può eccezionalmente prevedere che una persona, la cui professione
        presuppone conoscenze e capacità comparabili, assuma il posto di guardiano
        d’animali con certificato di capacità.
4     Le cliniche per animali sono stabilimenti con direzione veterinaria, nei quali gli
        animali malati o feriti sono curati in degenza.