Capitolo 7: Esperimenti su animali

Sezione 1: Animali da esperimento

Art. 58 57 Campo d’applicazione e definizioni

1     Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano, oltre ai vertebrati,
       anche ai decapodi
(Decapoda) e ai cefalopodi (Cephalopoda).
2     Sono considerati animali da esperimento tutti gli animali giusta il capoverso 1 che
       sono utilizzati in esperimenti su animali o di cui si prevede l’impiego a questo scopo.

Art. 58a 58 Tenuta

1     Le prescrizioni sulla tenuta di animali si applicano anche agli animali da esperi-mento.
2     Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3, 4 e all’articolo 59 nella misura in cui esse
       sono necessarie per conseguire lo scopo dell’esperimento e se sono autorizzate; devono
       durare il meno possibile.

Art. 59 59 Prescrizioni speciali sulla tenuta

1     I locali nei quali sono tenuti gli animali da esperimento devono essere illuminati
       dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente.
       L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e
       di oscurità nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati ai bisogni
       degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile
       alcun tremolio molesto.
2     I locali e le attrezzature devono essere realizzati in modo che gli animali non siano
       esposti a rumori eccessivi o improvvisi. Anche nell’occuparsi degli animali si devono
       evitare rumori eccessivi o improvvisi.
3     Gli animali da esperimento devono essere abituati al contatto con l’uomo prima
       dell’inizio di un esperimento.
4     I primati, i gatti e i cani, esclusi gli animali insocievoli, devono essere tenuti con
       individui della stessa specie.

Art. 59a 60 Provenienza

1     Gli animali destinati a esperimenti devono, di regola, essere allevati dallo stesso
       utilizzatore o acquistati in un allevamento o un commercio di animali da esperimento
       riconosciuti.
2     Gli animali catturati allo stato selvaggio possono essere utilizzati in esperimenti su
       animali se appartengono a specie che è difficile allevare in numero sufficiente.
3     Gli animali domestici possono essere utilizzati in esperimenti su animali anche se
       non sono stati allevati specialmente a tale scopo. Fanno eccezione i gatti, i cani e i
       conigli.

Art. 59b 61 Allevamenti e commerci di animali da esperimento riconosciuti

1     Chi alleva o acquista animali da esperimento per cederli deve notificarlo all’autorità
       cantonale con una domanda di riconoscimento dell’azienda. Devono essere segnatamente
       indicati la persona responsabile, la specie e il numero degli animali nonché
       il volume dell’eventuale commercio.
2     L’azienda è riconosciuta se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 11, 5
8a
      
e 59 nonché quelle dell’articolo sul controllo degli effettivi.

Art. 59c 63 Marchiatura

I primati, i cani e i gatti previsti come animali da esperimento devono essere marchiati
durevolmente, di regola prima dello svezzamento.

Sezione 1a: Formazione e perfezionamento del personale specializzato

Art. 59d 65 Direttore degli esperimenti e persone che effettuano esperimenti su animali

1     Gli specialisti sotto la cui direzione sono effettuati esperimenti su animali devono:

A.    disporre di una formazione universitaria completa, di regola nelle discipline
        biologia, medicina veterinaria o medicina umana oppure di una formazione
        equivalente;
B.     seguire una formazione speciale che procuri conoscenze sulla protezione degli
        animali, le caratteristiche, i bisogni e le malattie degli animali da esperimento
        nonché sul loro impiego a scopo sperimentale;
C.    disporre di un’esperienza pratica triennale nel campo degli esperimenti su
        animali;
D.     poter assicurare a regola d’arte la cura degli animali.

2      Le persone che effettuano esperimenti su animali sotto la direzione di specialisti
        giusta il capoverso 1 devono seguire una formazione speciale che procuri loro le necessarie
        conoscenze specialistiche e la pratica necessaria per l’esecuzione di esperimenti.
3      Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 prendono parte periodicamente a corsi di perfezionamento
        per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali.
        Esse forniscono all’autorità cantonale la prova del loro perfezionamento.
4      In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che effettuano esperimenti
        su animali organizzano corsi per la formazione speciale e il perfezionamento.

Art. 59e 66 Contenuto della formazione e del perfezionamento

L’Ufficio federale disciplina la formazione speciale per i direttori degli esperimenti e
per le persone che ne effettuano, in particolare il contenuto e il volume dell’insegnamento,
nonché la sua durata, compresi i periodi di pratica (stage) e il perfezionamento.

Art. 59f 67 Controllo della formazione e del perfezionamento

1      L’autorità cantonale:

A.    esamina nell’ambito della procedura d’autorizzazione per esperimenti su animali
        l’idoneità del direttore degli esperimenti e delle persone che ne effettuano;
B.     può dispensare da una parte della formazione speciale e dei corsi di perfezionamento
        direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano, se possono
        provare di disporre di una formazione speciale sufficiente;
C.    in casi fondati, può prescrivere la formazione in un campo particolare a direttori
        degli esperimenti o persone che ne effettuano;
D.     può riconoscere a direttori degli esperimenti una durata inferiore di espe-rienza
        pratica, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente.

2      Formazioni, corsi di perfezionamento e corsi speciali esteri equivalenti vengono
        riconosciuti dall’autorità cantonale.

Sezione 2: Autorizzazione di esperimenti

Art. 60  Obbligo d’autorizzazione

1     Gli esperimenti giusta l’articolo 13 capoverso 1 della legge possono essere eseguiti
       solo con un’autorizzazione.
2     Un’autorizzazione è richiesta segnatamente per gli esperimenti nell’ambito dei quali:

A.     si procede ad interventi chirurgici sull’animale
B.     sono esercitate rilevanti influenze fisiche sull’animale;
C.     per controlli, all’animale sono somministrate o applicate sostanze o miscele
        di sostanze, per le quali non si può escludere un effetto dannoso;
D.     sono provocati effetti patologici sull’animale;
E.     animali sono infettati con microrganismi o parassiti oppure sono immunizzati
        o è loro somministrato materiale cellulare, anche se questo è effettuato a scopo
        diagnostico;
F.     si lavora su animali narcotizzati, anche se gli animali sono uccisi sotto narcosi;
G.    si lavora su animali per i quali si ammette, in base alla loro morfologia o ai
        loro geni, che possono avvertire dolori, sofferenze, lesioni o una notevole ansietà
        oppure che subiscono considerevoli pregiudizi dello stato generale;
H.    si lavora su embrioni, ovuli, spermatozoi o larve e gli esperimenti durano oltre
        la nascita, lo schiudersi o lo stadio larvale;
I.      gli animali sono limitati nella libertà di movimento a varie riprese o per lungo
        tempo oppure sono tenuti in isolamento;
K.    gli animali sono tenuti in deroga alle prescrizioni di tenuta giusta gli articoli 5
8a e 59.

Art. 61 69 Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione

1      Un esperimento su animali secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge può essere
         in particolare autorizzato se:
A.    l’esperimento persegue uno degli obiettivi dell’articolo 14 della legge;
B.    il metodo è conforme all’articolo 16 della legge;
C.    il metodo è adeguato al raggiungimento dell’obiettivo dell’esperimento, tenuto
        conto delle conoscenze più recenti;
D.    la specie animale prevista non può essere sostituita da una specie di livello
        evolutivo inferiore;
E.     è impiegato il numero più ridotto di animali necessario e si tiene conto dei
        metodi più adeguati per l’analisi dei risultati dell’esperimento;
F.     sono soddisfatte le esigenze riguardanti la tenuta degli animali;
G.    sono soddisfatte le esigenze riguardanti la provenienza degli animali;
H.     il direttore degli esperimenti e le persone che li effettuano adempiono le esigenze
        di formazione e di perfezionamento secondo la sezione
1a.

2      Gli esperimenti su animali per gli scopi sotto indicati possono essere autorizzati
        unicamente alle seguenti condizioni supplementari:
A.     per l
’insegnamento nelle università e per la formazione di specialisti, solo se
        non esiste nessun altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni
        vitali o acquisire nozioni necessarie per l’esercizio della professione o
        per l’esecuzione di esperimenti su animali;
B.     per la
registrazione di sostanze e di prodotti in un altro Stato se le esigenze
        della registrazione corrispondono ai disciplinamenti internazionali o se, confrontate
        a quelle della Svizzera, non richiedono un numero più rilevante di
        esperimenti su animali o di animali per un esperimento e non richiedono esperimenti
        su animali che provocano maggiori disagi per questi ultimi.

3      Un esperimento su animali non deve essere autorizzato se:
A.     l’obiettivo può essere conseguito con metodi praticabili senza esperimenti su
        animali che siano affidabili secondo lo stato attuale delle conoscenze;
B.     esso non ha nessun rapporto con la salvaguardia o la protezione della vita e
        della salute umane ed animali, se non fornisce verosimilmente nuove conoscenze
        su fenomeni vitali essenziali e se non serve alla protezione dell’ambiente
        naturale o ad attenuare sofferenze;
C.    esso serve al controllo di prodotti e l’informazione cercata si può ottenere
        sfruttando i dati sulle componenti oppure se il potenziale rischio è sufficientemente
        conosciuto;
D.     confrontato al profitto tratto dalle conoscenze o dai risultati provoca all’animale
        dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati.

Art. 61a 71 Autorizzazione

1     L’autorizzazione è rilasciata a nome del direttore dell’istituto o del laboratorio; egli
       è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di protezione
       degli animali e delle condizioni ed oneri inerenti all’autorizzazione.
2     L’autorizzazione è valida ogni volta per esperimenti o serie di esperimenti praticati
       allo scopo di trovare risposte a precise questioni oppure con finalità ben determinate.
       La validità è limitata al massimo a tre anni.
3     Eventuali deroghe alle prescrizioni di tenuta e a quelle relative alla provenienza di
       animali sono fissate nell’autorizzazione. Essa può contenere condizioni ed oneri riguardanti:
A.   la specie e il numero degli animali;
B.    la custodia, l’alimentazione, le cure e la sorveglianza degli animali prima,
       durante e dopo l’esperimento;
C.    il metodo per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà di ogni animale;
D.    la provenienza degli animali e il loro reimpiego dopo l’esperimento.

Art. 62 73 Procedura d’autorizzazione

1     Chi intende svolgere esperimenti su animali deve informarne l’autorità cantonale.
        Le notifiche e le domande devono essere presentate secondo il modello di formulario
        dell’Ufficio federale.
2      L’autorità cantonale decide subito se è richiesta un’autorizzazione per l’esperimento
        su animali notificato. Se necessario chiede documenti complementari.
3      L’autorità cantonale trasmette le domande d’autorizzazione, per esame, alla commissione
        per gli esperimenti sugli animali e decide in base al preavviso di quest’ultima.
        Se la sua decisione è contraria al preavviso, deve motivarla nei confronti della
        commissione.
4      Un’autorizzazione può essere usata unicamente dopo aver stabilito che non si è
        fatto uso di rimedi giuridici.

Sezione 3: Controlli e annunci

Art. 63 74 Controlli

1      Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti
        e i commerci di animali da esperimento tengono un controllo dell’effettivo degli
        animali che deve contenere, per ogni specie, le seguenti indicazioni:
A.     l’aumento (data; nascita o provenienza; numero);
B.     la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta;
        numero);
C.     l’eventuale marchiatura (registro).

2      I registri di controllo, giusta il capoverso l, devono essere conservati per tre anni.
3      L’autorità cantonale sorveglia gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su
        animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento. Li sottopone
        a controllo ogni anno.

Art. 63a 75 Notifiche

1      Chi svolge esperimenti su animali deve notificare all’autorità cantonale, secondo il
        modello di formulario dell’Ufficio federale:
A.    la conclusione dell’esperimento o della serie di esperimenti entro tre mesi dal
        termine;
B.     per gli esperimenti che si estendono su parecchi anni, ogni volta entro la fine
        di marzo, le indicazioni riguardanti gli esperimenti effettuati nell’anno civile
        trascorso.

2       I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale:
A.     di volta in volta le decisioni giusta l’articolo 62 capoversi 2 e 3 nonché le
         corrispondenti notifiche e domande;
B.     ogni volta entro fine aprile:
1.     le notifiche previste nel capoverso 1,
2.     un elenco degli allevamenti e dei commerci d’animali da esperimento riconosciuti.

Sezione 4: Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

Art. 64

1      La commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove
        membri. È composta segnatamente di almeno un rappresentante dei Cantoni come
        pure di specialisti in materia di animali da esperimento e di custodia di animali da
        esperimento nonché di specialisti di questioni riguardanti la protezione degli animali.

2.     Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e ne designa il presi-dente.
        Per il rimanente, la commissione si costituisce da se. Compila il suo regola-mento
        interno. L’Ufficio federale provvede alla segreteria.

3      L’Ufficio federale può far capo alla commissione per tutte le questioni riguardanti
        gli esperimenti su animali, anche in relazione all’esame delle decisioni cantonali giusta
        l’articolo 2
6a della legge.

4      I Cantoni, se fanno capo ai servizi della commissione, ne assumono i costi secondo
        le aliquote della Confederazione.
 

Capitolo 10: Sussidi per la ricerca

Art. 67

1      Le domande per ottenere l’appoggio in lavori di ricerca nel campo della protezione
        degli animali e dell’etologia devono essere presentate all’Ufficio federale, con i do-cumenti
        necessari per la loro valutazione.
2      L’Ufficio federale decide sull’assegnazione di un sussidio e ne stabilisce le condi-zioni
        e gli oneri.
3      Per la valutazione delle domande, può far capo a specialisti.