Capitolo 7: Esperimenti su animali
Sezione 1: Animali da esperimento
Art. 58
57 Campo d’applicazione e definizioni1 Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano, oltre
ai vertebrati,
anche ai decapodi
Art. 5
8a 58 Tenuta1 Le prescrizioni sulla tenuta di animali si applicano anche agli animali da
esperi-mento.
2 Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3, 4 e all’articolo 59 nella misura in
cui esse
sono necessarie per conseguire lo scopo dell’esperimento e se sono
autorizzate; devono
durare il meno possibile.
Art. 59
59 Prescrizioni speciali sulla tenuta1 I locali nei quali sono tenuti gli animali da esperimento devono essere
illuminati
dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro
equivalente.
L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le
fasi di luce e
di oscurità nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati ai
bisogni
degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere
percepibile
alcun tremolio molesto.
2 I locali e le attrezzature devono essere realizzati in modo che gli animali
non siano
esposti a rumori eccessivi o improvvisi. Anche nell’occuparsi degli animali
si devono
evitare rumori eccessivi o improvvisi.
3 Gli animali da esperimento devono essere abituati al contatto con l’uomo
prima
dell’inizio di un esperimento.
4 I primati, i gatti e i cani, esclusi gli animali insocievoli, devono essere
tenuti con
individui della stessa specie.
Art. 5
9a 60 Provenienza1 Gli animali destinati a esperimenti devono, di regola, essere allevati
dallo stesso
utilizzatore o acquistati in un allevamento o un commercio di animali da
esperimento
riconosciuti.
2 Gli animali catturati allo stato selvaggio possono essere utilizzati in
esperimenti su
animali se appartengono a specie che è difficile allevare in numero
sufficiente.
3 Gli animali domestici possono essere utilizzati in esperimenti su animali
anche se
non sono stati allevati specialmente a tale scopo. Fanno eccezione i gatti, i
cani e i
conigli.
Art. 5
9b 61 Allevamenti e commerci di animali da esperimento riconosciuti1 Chi alleva o acquista animali da esperimento per cederli deve notificarlo
all’autorità
cantonale con una domanda di riconoscimento dell’azienda. Devono essere
segnatamente
indicati la persona responsabile, la specie e il numero degli animali nonché
il volume dell’eventuale commercio.
2 L’azienda è riconosciuta se sono adempite le condizioni di cui agli
articoli 11, 5
Art. 5
9c 63 MarchiaturaI primati, i cani e i gatti previsti come animali da esperimento devono
essere marchiati
durevolmente, di regola prima dello svezzamento.
Sezione
1a: Formazione e perfezionamento del personale specializzatoArt. 5
9d 65 Direttore degli esperimenti e persone che effettuano esperimenti su animali1 Gli specialisti sotto la cui direzione sono effettuati esperimenti su
animali devono:
A. disporre di una formazione universitaria completa, di regola nelle
discipline
biologia, medicina veterinaria o medicina umana oppure di una formazione
equivalente;
B. seguire una formazione speciale che procuri conoscenze sulla protezione
degli
animali, le caratteristiche, i bisogni e le malattie degli animali da
esperimento
nonché sul loro impiego a scopo sperimentale;
C. disporre di un’esperienza pratica triennale nel campo degli esperimenti su
animali;
D. poter assicurare a regola d’arte la cura degli animali.
2 Le persone che effettuano esperimenti su animali sotto la direzione di
specialisti
giusta il capoverso 1 devono seguire una formazione speciale che procuri loro
le necessarie
conoscenze specialistiche e la pratica necessaria per l’esecuzione di
esperimenti.
3 Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 prendono parte periodicamente a corsi
di perfezionamento
per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali.
Esse forniscono all’autorità cantonale la prova del loro perfezionamento.
4 In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che
effettuano esperimenti
su animali organizzano corsi per la formazione speciale e il perfezionamento.
Art. 5
9e 66 Contenuto della formazione e del perfezionamentoL’Ufficio federale disciplina la formazione speciale per i direttori degli
esperimenti e
per le persone che ne effettuano, in particolare il contenuto e il volume
dell’insegnamento,
nonché la sua durata, compresi i periodi di pratica (stage) e il
perfezionamento.
Art. 5
9f 67 Controllo della formazione e del perfezionamento1 L’autorità cantonale:
A. esamina nell’ambito della procedura d’autorizzazione per esperimenti su
animali
l’idoneità del direttore degli esperimenti e delle persone che ne
effettuano;
B. può dispensare da una parte della formazione speciale e dei corsi di
perfezionamento
direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano, se possono
provare di disporre di una formazione speciale sufficiente;
C. in casi fondati, può prescrivere la formazione in un campo particolare a
direttori
degli esperimenti o persone che ne effettuano;
D. può riconoscere a direttori degli esperimenti una durata inferiore di
espe-rienza
pratica, se possono provare di disporre di una formazione speciale
sufficiente.
2 Formazioni, corsi di perfezionamento e corsi speciali esteri equivalenti
vengono
riconosciuti dall’autorità cantonale.
Sezione 2: Autorizzazione di esperimenti
Art. 60
Obbligo d’autorizzazione1 Gli esperimenti giusta l’articolo 13 capoverso 1 della legge possono essere
eseguiti
solo con un’autorizzazione.
2 Un’autorizzazione è richiesta segnatamente per gli esperimenti nell’ambito
dei quali:
A. si procede ad interventi chirurgici sull’animale
B. sono esercitate rilevanti influenze fisiche sull’animale;
C. per controlli, all’animale sono somministrate o applicate sostanze o
miscele
di sostanze, per le quali non si può escludere un effetto dannoso;
D. sono provocati effetti patologici sull’animale;
E. animali sono infettati con microrganismi o parassiti oppure sono
immunizzati
o è loro somministrato materiale cellulare, anche se questo è effettuato a
scopo
diagnostico;
F. si lavora su animali narcotizzati, anche se gli animali sono uccisi sotto
narcosi;
G. si lavora su animali per i quali si ammette, in base alla
loro morfologia o ai
loro geni, che possono avvertire
dolori, sofferenze, lesioni o una notevole ansietà
oppure che subiscono considerevoli pregiudizi dello stato generale;
H. si lavora su embrioni, ovuli, spermatozoi o larve e gli esperimenti durano
oltre
la nascita, lo schiudersi o lo stadio larvale;
I. gli animali sono limitati nella libertà di movimento a varie riprese o per
lungo
tempo oppure sono tenuti in isolamento;
K. gli animali sono tenuti in deroga alle prescrizioni di tenuta giusta gli
articoli 5
Art. 61
69 Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione1 Un esperimento su animali secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge può
essere
in particolare autorizzato se:
A. l’esperimento persegue uno degli obiettivi dell’articolo 14 della legge;
B. il metodo è conforme all’articolo 16 della legge;
C. il metodo è adeguato al raggiungimento dell’obiettivo dell’esperimento,
tenuto
conto delle conoscenze più recenti;
D. la specie animale prevista non può essere sostituita da una specie di
livello
evolutivo inferiore;
E. è impiegato il numero più ridotto di animali necessario e si tiene conto
dei
metodi più adeguati per l’analisi dei risultati dell’esperimento;
F. sono soddisfatte le esigenze riguardanti la tenuta degli animali;
G. sono soddisfatte le esigenze riguardanti la provenienza degli animali;
H. il direttore degli esperimenti e le persone che li effettuano adempiono le
esigenze
di formazione e di perfezionamento secondo la sezione
2 Gli esperimenti su animali per gli scopi sotto indicati possono essere
autorizzati
unicamente alle seguenti condizioni supplementari:
A. per l
Art. 6
1a 71 Autorizzazione1 L’autorizzazione è rilasciata a nome del direttore dell’istituto o del
laboratorio; egli
è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia
di protezione
degli animali e delle condizioni ed oneri inerenti all’autorizzazione.
2 L’autorizzazione è valida ogni volta per esperimenti o serie di esperimenti
praticati
allo scopo di trovare risposte a precise questioni oppure con finalità ben
determinate.
La validità è limitata al massimo a tre anni.
3 Eventuali deroghe alle prescrizioni di tenuta e a quelle relative alla
provenienza di
animali sono fissate nell’autorizzazione. Essa può contenere condizioni ed
oneri riguardanti:
A. la specie e il numero degli animali;
B. la custodia, l’alimentazione, le cure e la sorveglianza degli animali
prima,
durante e dopo l’esperimento;
C. il metodo per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà di
ogni animale;
D. la provenienza degli animali e il loro reimpiego dopo l’esperimento.
Art. 62
73 Procedura d’autorizzazione1 Chi intende svolgere esperimenti su animali deve informarne l’autorità
cantonale.
Le notifiche e le domande devono essere presentate secondo il modello di
formulario
dell’Ufficio federale.
2 L’autorità cantonale decide subito se è richiesta un’autorizzazione per
l’esperimento
su animali notificato. Se necessario chiede documenti complementari.
3 L’autorità cantonale trasmette le domande d’autorizzazione, per esame, alla
commissione
per gli esperimenti sugli animali e decide in base al preavviso di quest’ultima.
Se la sua decisione è contraria al preavviso, deve motivarla nei confronti
della
commissione.
4 Un’autorizzazione può essere usata unicamente dopo aver stabilito che non
si è
fatto uso di rimedi giuridici.
Sezione 3: Controlli e annunci
Art. 63
74 Controlli1 Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli
allevamenti
e i commerci di animali da esperimento tengono un controllo dell’effettivo
degli
animali che deve contenere, per ogni specie, le seguenti indicazioni:
A. l’aumento (data; nascita o provenienza; numero);
B. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se
conosciuta;
numero);
C. l’eventuale marchiatura (registro).
2 I registri di controllo, giusta il capoverso l, devono essere conservati
per tre anni.
3 L’autorità cantonale sorveglia gli istituti e i laboratori che eseguono
esperimenti su
animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento. Li
sottopone
a controllo ogni anno.
Art. 6
3a 75 Notifiche1 Chi svolge esperimenti su animali deve notificare all’autorità cantonale,
secondo il
modello di formulario dell’Ufficio federale:
A. la conclusione dell’esperimento o della serie di esperimenti entro tre
mesi dal
termine;
B. per gli esperimenti che si estendono su parecchi anni, ogni volta entro la
fine
di marzo, le indicazioni riguardanti gli esperimenti effettuati nell’anno
civile
trascorso.
2 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale:
A. di volta in volta le decisioni giusta l’articolo 62 capoversi 2 e 3 nonché
le
corrispondenti notifiche e domande;
B. ogni volta entro fine aprile:
1. le notifiche previste nel capoverso 1,
2. un elenco degli allevamenti e dei commerci d’animali da esperimento
riconosciuti.
Sezione 4: Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
Art. 64
1 La commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo
nove
membri. È composta segnatamente di almeno un rappresentante dei Cantoni come
pure di specialisti in materia di animali da esperimento e di custodia di
animali da
esperimento nonché di specialisti di questioni riguardanti la protezione
degli animali.
2. Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e ne designa il
presi-dente.
Per il rimanente, la commissione si costituisce da
se. Compila il suo
regola-mento
interno. L’Ufficio federale provvede alla segreteria.
3 L’Ufficio federale può far capo alla commissione per tutte le questioni
riguardanti
gli esperimenti su animali, anche in relazione all’esame delle decisioni
cantonali giusta
l’articolo 2
4 I Cantoni, se fanno capo ai servizi della commissione, ne assumono i costi
secondo
le aliquote della Confederazione.
Capitolo 10: Sussidi per la ricerca
Art. 67
1 Le domande per ottenere l’appoggio in lavori
di ricerca nel campo della protezione
degli animali e dell’etologia devono
essere presentate all’Ufficio federale, con i do-cumenti
necessari per la loro valutazione.
2 L’Ufficio federale decide sull’assegnazione di
un sussidio e ne stabilisce le condi-zioni
e gli oneri.
3 Per la valutazione delle domande, può far capo a
specialisti.