Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 73 Termini transitori

2bis     Su domanda del custode di animali, l’autorità cantonale può permettere per un
           
periodo transitorio che stalle per bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in
            cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite
            indicati fra parentesi nell’Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18,
non debbano essere
            adeguate o debbano esserlo solo parzialmente:

A.    se le trasformazioni o le nuove costruzioni necessarie non possono essere eseguite
        in breve tempo per mancanza di fondi; e
B.    se i piani di costruzione esistono o sono almeno in via d’elaborazione oppure
C.    se le stalle fanno parte di aziende che cesseranno l’attività nel settore del bestiame
        da latte al più tardi entro la fine del 1999.

2ter     I custodi di animali che richiedono un’autorizzazione speciale giusta il capoverso

2 bis   devono inviare una domanda motivata all’autorità cantonale entro il 30
           giugno 1992, indicando dettagliatamente il genere di deroga alle prescrizioni e lo
           stato della pianificazione del risanamento. Nel rilasciare l’autorizzazione, l’autorità
           cantonale, per mezzo di limitazioni, condizioni ed oneri, si assicura che:
a.     l’eccezione giusta il capoverso 2 bis duri soltanto finché le ragioni lo giustifichino;
b.     i miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli siano effettuati
        immediatamente;

c.     siano soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli ani-mali.

Art. 76 Eccezioni

1       Non devono essere adattati:

A.     gli attuali sistemi e impianti di stabulazione per la tenuta di bovini e suini, le
         cui dimensioni non sono inferiori ai valori limite indicati tra parentesi nell’allegato1;
B.     gli attuali parchi per conigli, gatti e cani domestici, per gli animali selvatici o
         i roditori da laboratorio, le cui dimensioni sono superiori al 90 per cento delle
         dimensioni minime secondo gli allegati;
C.     100 le stalle per il bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni
         delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite
         indicati fra parentesi nell’Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18:

1.      se gli animali non vi sono tenuti complessivamente oltre 10 settimane
         durante il foraggiamento invernale e se per il resto sono sistemati in
         stalle conformi alle prescrizioni oppure
2.      se, durante l’estivazione, gli animali vi sono tenuti di regola al massimo
         per otto ore al giorno; e
3.      se sono soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione
         degli animali.

1bis     I miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli devono essere
           effettuati immediatamente.
1ter     In casi fondati, l’autorità cantonale può, su richiesta, autorizzare eccezioni limitate
           nel tempo all’obbligo di concedere movimento ai bovini.

2         Nel caso di divari notevoli dalle prescrizioni sulla protezione degli animali, l’autorità
           cantonale può ordinare il ripristino dello stato legale entro un termine transitorio
           adeguatamente ridotto.
3         Le esigenze supplementari di formazione giusta l’articolo 5
9d capoverso 1 lettera b
           per i direttori degli esperimenti e capoverso 2 per le persone che ne effettuano valgono
           soltanto per coloro che il 1° luglio 1999 non esercitano ancora questa funzione.