Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 73
Termini transitori2bis Su domanda del custode di animali, l’autorità cantonale può
permettere per unA. se le trasformazioni o le nuove costruzioni necessarie
non possono essere eseguite
in breve tempo per mancanza di fondi;
e
B. se i piani di costruzione esistono o sono almeno in via
d’elaborazione oppure
C. se le stalle fanno parte di aziende che cesseranno
l’attività nel settore del bestiame
da latte al più tardi entro la fine
del 1999.
2ter I custodi di animali che richiedono un’autorizzazione speciale giusta il capoverso
2 bis devono inviare una domanda motivata all’autorità cantonale
entro il 30
giugno 1992,
indicando dettagliatamente il genere di deroga alle prescrizioni e lo
stato della
pianificazione del risanamento. Nel rilasciare l’autorizzazione, l’autorità
cantonale, per
mezzo di limitazioni, condizioni ed oneri, si assicura che:
a. l’eccezione giusta il capoverso 2 bis duri soltanto
finché le ragioni lo giustifichino;
b. i miglioramenti di poste realizzabili con spese e
lavoro ragionevoli siano effettuati
immediatamente;
c. siano soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli ani-mali.
Art. 76
Eccezioni1 Non devono essere adattati:
A. gli attuali sistemi e impianti di stabulazione per la
tenuta di bovini e suini, le
cui dimensioni non sono
inferiori ai valori limite indicati tra parentesi nell’allegato1;
B. gli attuali parchi per conigli, gatti e cani
domestici, per gli animali selvatici o
i roditori da laboratorio, le
cui dimensioni sono superiori al 90 per cento delle
dimensioni minime secondo gli
allegati;
C. 100 le stalle per il bestiame da latte già esistenti
il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni
delle poste sono inferiori al
massimo del 5 per cento ai valori limite
indicati fra parentesi
nell’Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18:
1. se gli animali non vi sono tenuti
complessivamente oltre 10 settimane
durante il foraggiamento
invernale e se per il resto sono sistemati in
stalle conformi alle
prescrizioni oppure
2. se, durante l’estivazione, gli animali vi sono
tenuti di regola al massimo
per otto ore al giorno; e
3. se sono soddisfatte le altre esigenze della
legislazione sulla protezione
degli animali.
1bis I miglioramenti di poste realizzabili con spese
e lavoro ragionevoli devono essere
effettuati
immediatamente.
1ter In casi fondati, l’autorità cantonale può, su
richiesta, autorizzare eccezioni limitate
nel tempo
all’obbligo di concedere movimento ai bovini.
2 Nel caso di divari notevoli
dalle prescrizioni sulla protezione degli animali, l’autorità
cantonale può
ordinare il ripristino dello stato legale entro un termine transitorio
adeguatamente
ridotto.
3 Le esigenze supplementari di
formazione giusta l’articolo 5