Capitolo 5: Commercio e pubblicità con animali
Art. 45
38 Obbligo d’autorizzazione1 L’autorizzazione per il commercio professionale di
animali e la pubblicità con animali
(art. 8 cpv. 1 della legge) è parimenti
necessaria per i mercati di piccoli animali
e per le esposizioni di animali in cui essi
sono venduti. Sono eccettuate le manifestazioni
locali.
2 Per il commercio di bestiame secondo l’articolo 34
capoverso 1 dell’ordinanza del
27 giugno 1995 39 sulle epizoozie, la
relativa patente vale come autorizzazione. Per il
commercio di bestiame secondo l’articolo 34
capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie,
l’autorizzazione non è necessaria.
Art. 46
Procedura d’autorizzazione1 Le domande d’autorizzazione per il commercio o la
pubblicità con animali devono
essere presentate all’autorità cantonale.
Le autorizzazioni per fiere e mercati di piccoli
animali ed esposizioni di animali in cui
essi sono venduti, come pure per l’im-piego
di animali vivi a scopi pubblicitari devono
essere chieste dall’organizzatore
della manifestazione.
2 Le domande d’autorizzazione per il commercio con
animali devono indicare:
A. la natura e l’ampiezza del commercio;
B. la grandezza, il genere e l’attrezzatura dei locali;
C. l’effettivo e la formazione del personale addetto
alla cura degli animali.
3 Per i commerci di animali con esposizione annessa
(zoo commerciali) dev’essere
riempito il modulo di cui all’articolo 41
capoverso 4.
4 Le domande d’autorizzazione per la pubblicità con
animali devono indicare:
A. la specie e il numero degli animali;
B. i particolari e la durata dell’impiego.
Art. 47
Presupposti all’autorizzazione1 L’autorizzazione per l’esercizio del commercio con
animali è rilasciata se il richiedente:
A. ha il domicilio o una sede d’affari in Svizzera;
B. dispone di locali, parchi e attrezzature adeguati.
2 Ove gli animali selvatici siano tenuti
soltanto temporaneamente e non per essere
esposti, l’autorità cantonale può
rilasciare l’autorizzazione anche se i parchi sono inferiori
ai requisiti minimi di cui
all’allegato 2.
3 L’autorizzazione per la pubblicità con animali è
rilasciata se è assicurato che essi
non soffrono ne subiscono danni.
Art. 48
Contenuto dell’autorizzazione1 L’autorità cantonale stabilisce se, e in quale
effettivo, i guardiani d’animali titolari
del certificato di capacità sono necessari.
L’autorizzazione per il commercio con un
numero limitato di animali può essere
rilasciata anche se il richiedente non è titolare
del certificato di capacità, ma prova di
possedere conoscenze sufficienti nella tenuta
degli animali corrispondenti.
2 Nelle autorizzazioni per fiere e mercati con animali
piccoli ed esposizioni di animali
in cui essi sono venduti o per la
pubblicità con animali deve risultare garantito,
con l’imposizione di condizioni ed oneri,
che gli animali non soffrono ne subiscono
danni. Queste autorizzazioni sono limitate
nel tempo.
3 Le altre autorizzazioni per il commercio con animali
non sono normalmente limitate
nel tempo.
Art. 49
Controlli1 L’autorità cantonale verifica i commerci
autorizzati di animali almeno ogni due anni.
2 Il titolare dell’autorizzazione deve tenere un
registro di controllo dell’effettivo degli
animali, secondo le istruzioni
dell’autorità cantonale.
Art. 50
Primati e felidi1 Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure
con felidi (Felidae, escluso il
gatto domestico) è permesso soltanto ai
giardini e ai parchi zoologici, riconosciuti al
riguardo dall’autorità cantonale.
2 Il riconoscimento presuppone:
A. un’autorizzazione secondo l’articolo 43 capoverso 1;
B. la direzione secondo principi scientifici;
C. l’occupazione di un veterinario a tempo pieno o parziale.
3 Il riconoscimento non è necessario per la vendita
di scimmie, proscimmie e felidi
allevati in proprio, come anche per la
mediazione di animali tenuti da terzi.
Art. 51
Autorizzazione di tenuta per il cessionarioChi cede un animale che può essere tenuto soltanto con autorizzazione deve
sincerarsi
che il cessionario sia titolare di questa autorizzazione.
Art. 5
1a 40 Limite di età per compratori di animaliGli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni
senza il
consenso espresso dei detentori dell’autorità parentale.