Capitolo 5: Commercio e pubblicità con animali

Art. 45 38 Obbligo d’autorizzazione

1     L’autorizzazione per il commercio professionale di animali e la pubblicità con animali
       (art. 8 cpv. 1 della legge) è parimenti necessaria per i mercati di piccoli animali
       e per le esposizioni di animali in cui essi sono venduti. Sono eccettuate le manifestazioni
       locali.
2     Per il commercio di bestiame secondo l’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza del
       27 giugno 1995 39 sulle epizoozie, la relativa patente vale come autorizzazione. Per il
       commercio di bestiame secondo l’articolo 34 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie,
       l’autorizzazione non è necessaria.

Art. 46 Procedura d’autorizzazione

1     Le domande d’autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono
       essere presentate all’autorità cantonale. Le autorizzazioni per fiere e mercati di piccoli
       animali ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti, come pure per l’im-piego
       di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall’organizzatore
       della manifestazione.
2     Le domande d’autorizzazione per il commercio con animali devono indicare:

A.     la natura e l’ampiezza del commercio;
B.     la grandezza, il genere e l’attrezzatura dei locali;
C.     l’effettivo e la formazione del personale addetto alla cura degli animali.

3     Per i commerci di animali con esposizione annessa (zoo commerciali) dev’essere
       riempito il modulo di cui all’articolo 41 capoverso 4.
4     Le domande d’autorizzazione per la pubblicità con animali devono indicare:

A.     la specie e il numero degli animali;
B.     i particolari e la durata dell’impiego.

Art. 47 Presupposti all’autorizzazione

1     L’autorizzazione per l’esercizio del commercio con animali è rilasciata se il richiedente:

A.     ha il domicilio o una sede d’affari in Svizzera;
B.     dispone di locali, parchi e attrezzature adeguati.

2      Ove gli animali selvatici siano tenuti soltanto temporaneamente e non per essere
        esposti, l’autorità cantonale può rilasciare l’autorizzazione anche se i parchi sono inferiori
        ai requisiti minimi di cui all’allegato 2.
3      L’autorizzazione per la pubblicità con animali è rilasciata se è assicurato che essi
        non soffrono ne subiscono danni.

Art. 48 Contenuto dell’autorizzazione

1     L’autorità cantonale stabilisce se, e in quale effettivo, i guardiani d’animali titolari
       del certificato di capacità sono necessari. L’autorizzazione per il commercio con un
       numero limitato di animali può essere rilasciata anche se il richiedente non è titolare
       del certificato di capacità, ma prova di possedere conoscenze sufficienti nella tenuta
       degli animali corrispondenti.
2     Nelle autorizzazioni per fiere e mercati con animali piccoli ed esposizioni di animali
        in cui essi sono venduti o per la pubblicità con animali deve risultare garantito,
       con l’imposizione di condizioni ed oneri, che gli animali non soffrono ne subiscono
       danni. Queste autorizzazioni sono limitate nel tempo.
3     Le altre autorizzazioni per il commercio con animali non sono normalmente limitate
       nel tempo.

Art. 49 Controlli

1     L’autorità cantonale verifica i commerci autorizzati di animali almeno ogni due anni.
2     Il titolare dell’autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell’effettivo degli
       animali, secondo le istruzioni dell’autorità cantonale.

Art. 50 Primati e felidi

1     Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure con felidi (Felidae, escluso il
       gatto domestico) è permesso soltanto ai giardini e ai parchi zoologici, riconosciuti al
       riguardo dall’autorità cantonale.
2     Il riconoscimento presuppone:

A.    un’autorizzazione secondo l’articolo 43 capoverso 1;
B.    la direzione secondo principi scientifici;
C.    l’occupazione di un veterinario a tempo pieno o parziale.

3     Il riconoscimento non è necessario per la vendita di scimmie, proscimmie e felidi
       allevati in proprio, come anche per la mediazione di animali tenuti da terzi.

Art. 51 Autorizzazione di tenuta per il cessionario

Chi cede un animale che può essere tenuto soltanto con autorizzazione deve sincerarsi
che il cessionario sia titolare di questa autorizzazione.

Art. 51a 40 Limite di età per compratori di animali

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza il
consenso espresso dei detentori dell’autorità parentale.