Sezione 6: Cani

Art. 31 Tenuta di cani

1     I cani tenuti in locali devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente
       al loro bisogno. Se possibile devono poter uscire all’aperto.
2     I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 20 m 2 .
       L’allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
3     I cani tenuti all’aperto devono disporre di un rifugio.

Art. 32 Cani da traino

1     Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono
        idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o allattanti.
2     I cani devono essere bardati adeguatamente.

Art. 33 Addestramento di cani da caccia

1     I cani bassotti possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale,
        approvata dall’autorità cantonale.
2     La tana artificiale è approvata se:

A.     i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto;
B.     i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi;
C.     il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso
        un contatto diretto tra cane e volpe.

3     Qualsiasi manifestazione nella quale i cani bassotti sono addestrati o esaminati in
        tana dev’essere annunciata all’autorità cantonale. Questa ne provvede alla sorveglianza
        permanente. Può limitare il numero delle tane e delle manifestazioni.

Art. 34 26 Rapporti con i cani

1     Nei rapporti con i cani sono vietati l’eccessivo rigore e gli spari di punizione nonché
        l’utilizzazione di collari con aculei interni.
2     Non devono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all’animale ferite o forti
        dolori oppure che lo eccitino notevolmente o gli incutano forte paura.
3     L’impiego di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono
        con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti d’addestramento e
        l’impiego a regola d’arte di sistemi di recinzione di terreni.
4     Su domanda, l’autorità cantonale può autorizzare eccezionalmente per scopi terapeutici
        l’utilizzazione di dispositivi secondo il capoverso 3 a persone che si dimostrano
        in possesso delle necessarie capacità.