Sezione 6: Cani
Art. 31
Tenuta di cani1 I cani tenuti in locali devono potersi muovere
giornalmente in modo corrispondente
al loro bisogno. Se possibile devono
poter uscire all’aperto.
2 I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio
di almeno 20 m 2 .
L’allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
3 I cani tenuti all’aperto devono disporre di un
rifugio.
Art. 32
Cani da traino1 Per il traino possono essere utilizzati soltanto
cani idonei al riguardo. Non sono
idonei, in particolare, gli animali
malati, quelli in gestazione avanzata o allattanti.
2 I cani devono essere bardati adeguatamente.
Art. 33
Addestramento di cani da caccia1 I cani bassotti possono essere addestrati ed
esaminati soltanto in una tana artificiale,
approvata dall’autorità cantonale.
2 La tana artificiale è approvata se:
A. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili
in qualsiasi punto;
B. i movimenti della volpe e del cane possono essere
osservati grazie ad appositi dispositivi;
C. il sistema delle serrande è disposto in modo che,
manovrandolo, sia escluso
un contatto diretto tra cane e volpe.
3 Qualsiasi manifestazione nella quale i cani bassotti
sono addestrati o esaminati in
tana dev’essere annunciata
all’autorità cantonale. Questa ne provvede alla sorveglianza
permanente. Può limitare il numero
delle tane e delle manifestazioni.
Art. 34
26 Rapporti con i cani1 Nei rapporti con i cani sono vietati l’eccessivo
rigore e gli spari di punizione nonché
l’utilizzazione di collari con aculei
interni.
2 Non devono essere utilizzati mezzi ausiliari che
infliggano all’animale ferite o forti
dolori oppure che lo eccitino
notevolmente o gli incutano forte paura.
3 L’impiego di dispositivi a scarica elettrica o che
emettono segnali acustici o agiscono
con sostanze chimiche è vietato; sono
eccettuati i fischietti d’addestramento e
l’impiego a regola d’arte di sistemi
di recinzione di terreni.
4 Su domanda, l’autorità cantonale può autorizzare
eccezionalmente per scopi terapeutici
l’utilizzazione di dispositivi
secondo il capoverso 3 a persone che si dimostrano
in possesso delle necessarie
capacità.