Sezione 2: Bestiame bovino
Art. 16
Foraggiamento dei vitelli1 I vitelli devono essere foraggiati con
un’alimentazione sufficientemente ricca in
ferro.
2 Ai vitelli di oltre tre settimane devono essere dati,
in libera ingestione, paglia, fieno
o foraggi analoghi.
3 L’uso delle museruole è vietato.
Art. 1
6a 10 Tenuta dei vitelli1 La stabulazione fissa per i vitelli fino all’età di
quattro mesi è vietata, eccetto temporaneamente
per i vitelli da allevamento e
durante l’abbeverata.
2 I vitelli di due settimane a quattro mesi devono
essere tenuti in sistemi di stabula-zione
in gruppo. Sono eccettuati i vitelli
tenuti in cascine con un accesso duraturo a un parco all’aperto.
3 I vitelli tenuti individualmente devono essere in
contatto visivo con animali della
stessa specie.
Art. 17
13 Settore di riposo1 Per i vitelli fino a quattro mesi, per le vacche e
manze in gestazione avanzata, non-ché
per i tori riproduttori, il settore
di riposo deve essere provvisto di lettiera sufficiente
e adeguata.
2 Per il rimanente bestiame bovino, nelle nuove
costruzioni e nelle trasformazioni
deve essere sistemato un settore di
riposo provvisto di lettiera sufficiente e adeguata
o di materiale soffice e plastico.
Art. 18
15 Stabulazione fissaIl bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori
della
stalla, almeno durante 90 giorni all’anno.
Art. 19
Stabulazione libera1 Nella stabulazione libera per il bestiame bovino,
le corsie, nel luogo di sosta, de-vono
essere sistemate in modo che gli
animali possano evitarsi.
2 Nella stabulazione libera con box non devono essere
stabulati più animali del nu-mero
dei box disponibili.
3 Per gli animali partorienti o malati dev’essere
disponibile un reparto speciale.