Sezione 2: Bestiame bovino

Art. 16 Foraggiamento dei vitelli

1     I vitelli devono essere foraggiati con un’alimentazione sufficientemente ricca in
        ferro.
2     Ai vitelli di oltre tre settimane devono essere dati, in libera ingestione, paglia, fieno
        o foraggi analoghi.
3     L’uso delle museruole è vietato.

Art. 16a 10 Tenuta dei vitelli

1     La stabulazione fissa per i vitelli fino all’età di quattro mesi è vietata, eccetto temporaneamente
        per i vitelli da allevamento e durante l’abbeverata.
2     I vitelli di due settimane a quattro mesi devono essere tenuti in sistemi di stabula-zione
        in gruppo. Sono eccettuati i vitelli tenuti in cascine con un accesso duraturo a un parco all’aperto.
3     I vitelli tenuti individualmente devono essere in contatto visivo con animali della
        stessa specie.

Art. 17 13 Settore di riposo

1     Per i vitelli fino a quattro mesi, per le vacche e manze in gestazione avanzata, non-ché
        per i tori riproduttori, il settore di riposo deve essere provvisto di lettiera sufficiente
        e adeguata.
2     Per il rimanente bestiame bovino, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni   
        deve essere sistemato un settore di riposo provvisto di lettiera sufficiente e adeguata
        o di materiale soffice e plastico.

Art. 18 15 Stabulazione fissa

Il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori della
stalla, almeno durante 90 giorni all’anno.

Art. 19 Stabulazione libera

1     Nella stabulazione libera per il bestiame bovino, le corsie, nel luogo di sosta, de-vono
        essere sistemate in modo che gli animali possano evitarsi.
2     Nella stabulazione libera con box non devono essere stabulati più animali del nu-mero
        dei box disponibili.
3     Per gli animali partorienti o malati dev’essere disponibile un reparto speciale.