Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12
ConcettoSono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi
equino, bovino,
suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli, i cani, i
gatti e i
volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni).
Art. 13
Pavimenti1 I pavimenti devono poter essere tenuti agevolmente
in modo che abbiano ad essere
antisdrucciolevoli e secchi. Nel
settore di riposo, devono soddisfare il fabbisogno in
calore degli animali.
2 I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera
devono essere confacenti alla grandezza
e al peso degli animali. I pavimenti
grigliati devono essere piani e le singole
traverse non devono essere
spostabili.
Art. 14
Illuminazione1 Gli animali domestici non possono essere tenuti
permanentemente all’oscuro.
2 Le stalle, in cui gli animali soggiornano
permanentemente o prevalentemente, devono
possibilmente essere illuminate con
luce diurna naturale. L’intensità luminosa,
nel settore degli animali, dev’essere,
di giorno, di almeno 15 lux e, per i volatili domestici,
di almeno 5 lux.
3 La fase luminosa non può essere estesa artificialmente
a più di 16 ore per giorno.
Art. 15
Dispositivi di comando nelle stalleI dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica, per dirigere il
comportamento
degli animali nella stalla, sono vietati. Sono permessi il giogo elettrico
individualmente
regolabile per il bestiame bovino e, temporaneamente, le recinzioni elettriche
nella stabulazione libera.