Capitolo 3: Animali domestici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12 Concetto

Sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino,
suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli, i cani, i gatti e i
volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni).

Art. 13 Pavimenti

1     I pavimenti devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere
        antisdrucciolevoli e secchi. Nel settore di riposo, devono soddisfare il fabbisogno in
        calore degli animali.
2     I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza
        e al peso degli animali. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole
        traverse non devono essere spostabili.

Art. 14 Illuminazione

1     Gli animali domestici non possono essere tenuti permanentemente all’oscuro.   
2     Le stalle, in cui gli animali soggiornano permanentemente o prevalentemente, devono
        possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale. L’intensità luminosa,
        nel settore degli animali, dev’essere, di giorno, di almeno 15 lux e, per i volatili domestici,
        di almeno 5 lux.
3     La fase luminosa non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore per giorno.

Art. 15 Dispositivi di comando nelle stalle

I dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica, per dirigere il comportamento
degli animali nella stalla, sono vietati. Sono permessi il giogo elettrico individualmente
regolabile per il bestiame bovino e, temporaneamente, le recinzioni elettriche
nella stabulazione libera.